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Attualità

Decreto Sostegni Bis: lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese

1 Giugno 2021

Umberto Mauro, Partner, Eversheds Sutherland

Di cosa si parla in questo articolo

Ormai da anni si stanno promuovendo in Italia nuovi strumenti che possano disintermediare il canale bancario nel finanziamento alle piccole e medie imprese.

Ricordiamo l’introduzione di una specifica regolamentazione sui cd. “mini-bonds” e le cambiali finanziarie nonché le modifiche alla legge 30 aprile 1999, n.130 (“Legge sulla Cartolarizzazione”) che hanno consentito, tra l’altro, alle società per la cartolarizzazione di finanziare direttamente le imprese ovvero sottoscrivere e acquistare titoli di debito emessi da società italiane.

In questo contesto si aggiungono le novità introdotte dal Decreto Sostegni Bis che andremo a descrivere di seguito.

Tali misure mirano a sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte di imprese che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 499. Pertanto, tali misure non si applicano alle sole PMI – come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE recepita dall’Italia con Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 (ossia imprese che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non superi gli Euro 50 milioni oppure il cui totale di bilancio non superi gli Euro 43 milioni) – ma si estendono ad una platea di imprese più ampia.

Il Decreto Sostegni Bis prevede l’istituzione, nell’ambito del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di un’apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte di realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

Al limite soggettivo, costituito dalla dimensione dell’impresa beneficiaria, si aggiunge quindi un limite oggettivo derivante dallo scopo del prestito obbligazionario emesso che deve essere finalizzato alla realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale.

Un secondo limite oggettivo è dato dal fatto che le obbligazioni devono essere emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione.

A tal riguardo si ricorda che l’articolo 12, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n.145 convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 9 ha introdotto il nuovo comma 1-bis all’articolo 1 della Legge sulla Cartolarizzazione (comma successivamente modificato dall’articolo 1, comma 1090, lettera a), nn. 1) e 2) della Legge 30 dicembre 2018, n.145). Tale disposizione prevede che la Legge sulla Cartolarizzazione si applichi anche alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione o l’acquisto di obbligazioni e titoli similari ovvero cambiali finanziarie, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società per la cartolarizzazione.

La cartolarizzazione può essere sia tradizionale, ossia con l’acquisto/sottoscrizione delle obbligazioni emesse da parte della società per la cartolarizzazione e pertanto con il trasferimento dell’asset interessato nel patrimonio della SPV, oppure sintetica. In tale ultima ipotesi la SPV non acquista/sottoscrive le obbligazioni ma “fornisce protezione” sul rischio di credito derivante da tali obbligazioni tipicamente mediante la stipula di derivati di credito.

Non è chiaro il riferimento della norma alle operazioni “senza segmentazione di portafoglio”. Si ritiene di poter affermare che le misure agevolative introdotte dal Decreto Sostegni Bis si applichino anche alle operazioni di cartolarizzazioni “mono tranche” che, ricordiamo, non rientrerebbero nella definizione di cartolarizzazione secondo l’articolo 2, del Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017.

Un ulteriore limite posto dal Decreto per poter beneficiare della garanzia è costituito dall’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa che deve essere ricompreso tra Euro 2 milioni ed Euro 8 milioni. Si ritiene che tale forchetta sia coerente con il limite dimensionale dell’impresa beneficiaria posto dal Decreto nonché con lo scopo previsto per l’emissione delle obbligazioni.

Inoltre, si può immaginare che il predetto limite possa favorire la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione di “basket bond” ossia di operazioni garantite da un paniere (basket) di titoli obbligazionari emessi da più imprese anche nel contesto di operazioni di cartolarizzazione di tipo “revolving” che prevedano l’acquisto di diverse obbligazioni emesse durante un periodo di acquisto prestabilito (cd. ramp up) finanziato mediante titoli cd. partly paid che consentano di raggiungere nel tempo tagli di investimento di interesse per investitori istituzionali.

Il Decreto rinvia da ultimo ad un Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro delle Economia e delle Finanze, per stabilire modalità, termini, limiti e condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell’operazioni di eventuali investitori istituzionali o professionali.

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