Con messaggio n. 2976 del 1° settembre 2021, l’INPS ha fornito chiarimenti relativi alle novità introdotte dal decreto-legge n. 41/2021 (Decreto Sostegni) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
L’articolo 8 del decreto Sostegni è intervenuto in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale.
Con il presente messaggio, al fine di poter gestire proceduralmente in maniera corretta i trattamenti di cassa integrazione in deroga previsti dal decreto–legge n. 41/2021 relativi ad aziende delle province autonome di Trento e di Bolzano (causali: “COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Trento” e “COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Bolzano”), l’INPS ha comunicato che i datori di lavoro per tali eventi, gestiti con il sistema del ticket, dovranno indicare il nuovo codice evento “FDR” (“Fondo in Deroga Richiesto”) e non più il codice evento “CDR” (“Cassa Integrazione Guadagni in Deroga Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo aver ricevuto l’autorizzazione; in tali casi dovrà essere altresì indicato il codice “T” in <TipoEventoCIG>.