Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2024 la legge di conversione n. 67 del 23 maggio 2024, del D.L. 39/2024 (c.d. decreto Superbonus 2024, o decreto agevolazioni fiscali) recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 119-ter del D.L. 34/2020.
Tra le principali disposizioni del decreto Superbonus 2024 quelle relativamente al superbonus edilizio attengono i seguenti profili:
Sconto in fattura e cessione del credito
Le detrazioni Irpef maturate dal 1° gennaio 2024 in forza del c.d. “superbonus diretto”, del sismabonus e del bonus barriere architettoniche dovranno essere recuperate in dieci anni, ed in modo retroattivo.
L’obbligo di ripartizione nel decennio vale dunque solo per l’utilizzo diretto in dichiarazione dei bonus e non riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da cessione o da sconto in fattura: pertanto, le imprese che hanno acquisito i crediti, anche per effetto dello sconto in fattura, continueranno a utilizzarli in base all’attuale ripartizione in quattro rate, se relativi al superbonus, e in cinque, se connessi a interventi da “sismabonus”, “sismabonus acquisti” e bonus barriere architettoniche.
Il decreto superbonus 2024 prevede anche il divieto, per chi ha beneficiato del superbonus o di un altro bonus sotto forma di detrazione diretta, di optare per la cessione del credito per le rate non ancora residue.
Allo scopo di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti indebitati nei confronti dell’erario, viene disposta la sospensione, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali, nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a Euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Remissione in bonis
Il nuovo decreto superbonus 2024 prevede inoltre che la remissione in bonis non si applichi in relazione all’obbligo di comunicazione all’A.E. delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito, anche per le cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.
Modifiche all’utilizzo del superbonus “indiretto” per banche e intermediari finanziari
L’art. 4-bis del decreto superbonus 2024 convertito in legge prevede che dal 1° gennaio 2025 le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazioni non potranno più compensare sia i crediti d’imposta da bonus fiscali attraverso i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sia i contributi previdenziali e assistenziali relativi ai dipendenti e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Nei casi di violazione del divieto è previsto il recupero di quanto indebitamente compensato.
È prevista altresì una norma anti-usura: banche, assicurazioni e intermediari che abbiano acquistato i crediti a un corrispettivo inferiore al 75%, a partire dal 2025 dovranno applicare a queste rate la ripartizione in sei quote annuali e le rate dei crediti risultanti dalla nuova ripartizione non possono essere ripartite ulteriormente, oppure cedute.
Tale norma vale per i crediti generati a partire da maggio 2022.
Bonus Ristrutturazioni
Viene stabilito un taglio anche al bonus ristrutturazioni a partire dal 2028 e fino al 2033: l’agevolazione non sarà più del 36%, ma del 30%.
Si ricorda, tuttavia, che fino al 31 dicembre di quest’anno lo sconto è del 50%: si passerebbe pertanto, salve ulteriori interventi normativi sul punto, al 36% dal 2025 e al 30% dal 2028.
Quanto ai tetti di spesa, dall’attuale 96.000 Euro, a gennaio 2025 si passerà a 48.000,00 Euro per unità immobiliare.
Fondo per interventi di riqualificazione nelle aree colpite dal sisma
L’emendamento del governo al decreto superbonus 2024 prevede la creazione di un fondo di 35 milioni per il 2025, con cui si riconosce un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese per interventi da superbonus (sia energetici che antisismici) su immobili danneggiati da eventi sismici verificatesi a partire dal 1° aprile 2009, in zone dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Trasmissione dei dati delle agevolazioni
Per il monitorare adeguatamente la spesa, il decreto superbonus 2024 convertito in legge introduce l’obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere a Enea e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, i seguenti dati:
- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data del 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute, nel 2024 e 2025, successivamente alla data del 30 marzo 2024
- le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese prima indicate.
Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni i soggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la Cila-S (l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per la demolizione e la ricostruzione degli edifici) e che alla stessa data non hanno concluso i lavori, e i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici a partire dal 1° gennaio 2024.
La mancata trasmissione dei dati comporta una multa di 10.000 euro, che per gli interventi per i quali la Cila-S è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto superbonus 2024, comporta la decadenza dall’agevolazione senza possibilità di remissione in bonis.