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Deducibilità dei canoni di leasing: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

30 Maggio 2013
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare n. 17/E del 29 maggio 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla deducibilità dei canoni di leasing alla luce delle novità introdotte con decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.

L’articolo 4-bis del citato decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha apportato infatti modifiche alla disciplina di deduzione dei canoni di leasing ai fini delle imposte dirette.

In particolare, a fronte delle modifiche apportate al comma 2 dell’articolo 54 ed al comma 7 dell’articolo 102 del TUIR, è stata elimina la condizione della durata minima contrattuale, prima prevista ai fini della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria.

In tal modo, il legislatore, pur imponendo la deducibilità dei canoni di leasing in un periodo invariato rispetto al passato, ha inteso rendere la deduzione autonoma rispetto alla durata del contratto.

La presente Circolare fornisce alcuni chiarimenti in merito alla nuova disciplina di deducibilità dei canoni di leasing, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: trattamento fiscale dei canoni non ancora dedotti alla scadenza del contratto; determinazione della quota di interessi passivi impliciti; determinazione della parte della quota capitale riferibile all’area nell’ipotesi di leasing immobiliare; disciplina per i lavoratori autonomi; riflessi ai fini IRAP.

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