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Giurisprudenza

Deducibilità per competenza dei compensi reversibili

2 Aprile 2021

Giorgia Petrucci, Studio Legale Tributario EY

Cassazione Civile, Sez. V, 16 ottobre 2020, n. 22479 – Pres. Virgilio, Rel. Catallozzi

Di cosa si parla in questo articolo

I compensi spettanti agli amministratori sono deducibili, ai sensi dell’art.95, comma 5, del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917 secondo il principio di cassa, vale a dire nell’esercizio in cui sono stati corrisposti.

Tuttavia, nella prassi è frequente, soprattutto all’interno dei gruppi societari, il fenomeno in cui in forza di specifici accordi, lo svolgimento dell’attività gestoria venga affidato a dipendenti o a collaboratori coordinati e continuativi di un’altra società del gruppo.

 In quest’ultimo caso il compenso erogato dalla società non entra nella disponibilità del lavoratore subordinato (i.e. amministratore), ma è versato all’altra società del gruppo, a titolo di “corrispettivo per l’utilità ricevuta, consistente nella fruizione dell’attività di gestione societaria espletata dalla risorsa umana messale a disposizione”.

Ciò premesso, poiché viene meno l’erogazione del compenso nei confronti del soggetto che ha svolto l’attività gestoria, non è applicabile il principio di cassa, e di conseguenza il costo, relativo ad una prestazione di servizio erogata dall’altra società del gruppo, deve essere dedotto secondo il principio di competenza.

Questo il principio ricavabile dalla pronuncia in analisi.

Nel caso di specie, una società a responsabilità limitata proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale competente che, in rigetto dell’appello principale proposto dalla stessa e in accoglimento di quello incidentale dell’ufficio, ha dichiarato la legittimità dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2003, in relazione alla quale l’Agenzia delle Entrate contestava, per quanto di interesse, la deduzione del costo relativo al compenso del Presidente del Consiglio di amministrazione, per la quota eccedente quanto effettivamente a questi erogato nel periodo di imposta.

La contribuente contestava la violazione e falsa applicazione degli artt. 95 co.5 e 109 co.1, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto la Commissione tributaria aveva riconosciuto la deducibilità del costo per il compenso spettante al Presidente del consiglio di amministrazione soltanto nei limiti di quanto a questi effettivamente corrisposto,benché la restante parte del compenso fosse stata riconosciuta per l’attività prestata da un soggetto che, oltre a ricoprire il detto ruolo gestorio presso la società, vantava anche la posizione di lavoratore dipendente presso la controllante.

Al riguardo, la contribuente evidenziava che tale costo, in quanto relativo ad un servizio reso in suo favore dalla società controllante, dovesse essere dedotto secondo il principio di competenza e non secondo il principio di cassa.

La Corte ha in premessa rilevato come l’art.95 del T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisca che “I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.”

Tale disciplina non trova applicazione con riguardo alle remunerazioni riconosciute all’amministratore, che pur riguardando l’oggetto sociale, costituiscano costi per prestazioni di servizi estranee all’attività gestoria.

In questi casi, la società non versa alcun compenso all’amministratore ma si limita a versare all’altra società – che generalmente si trova in posizione di controllo – un corrispettivo per utilità ricevuta derivante dalla risorsa messale a disposizione.

Pertanto, in deroga al disposto enunciato dall’ art.95 co.5 T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, la remunerazione riconosciuta all’amministratore per le attività afferenti all’oggetto sociale, che si qualificano come costi per prestazioni di servizi, supportati da specifici accordi contrattuali, deve essere dedotta nell’esercizio in cui le prestazioni risultano ultimate secondo il principio di competenza, ai sensi dell’art. 109 co.2, lett. b), T.U. n. 917 del 1986.

La Corte, in accoglimento delle doglianze del contribuente, ha stabilito che la Commissione regionale, nel ritenere irrilevante la circostanza relativa alla identità del soggetto nei cui confronti era stato effettuato il versamento di denaro in relazione dello svolgimento dell’attività di amministratore della società e, in generale, della sussistenza o meno di un cd. compenso reversibile, non ha fatto corretta applicazione dei già indicati principi di diritto.

 

 

 

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