In tema di consolidato fiscale nazionale, poiché la scelta di trasferire gli interessi passivi – altrimenti non deducibili – al consolidato fiscale, è espressione della volontà negoziale, come tale irretrattabile, il contribuente, in caso di errore in dichiarazione, può farlo valere in giudizio, ai sensi dell’art. 1427 e ss. c.c. purché provi la rilevanza dell’errore ex art. 1428 c.c., ossia la sua essenzialità e l’obiettiva riconoscibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria.
In applicazione di tale principio di diritto, la Corte ha ritenuto che la mancata indicazione da parte di una società, quale consolidata, nel proprio modello Unico SC, degli interessi passivi da trasferire al consolidato fiscale e la corrispondente indicazione da parte della stessa società, quale consolidante, di tali interessi nel modello CNM, può senz’altro costituire un errore, la cui rilevanza è rimessa alla valutazione dei giudici di merito alla stregua dell’art. 1428 c.c., norma estesa per effetto dell’art. 1324 c.c. agli atti unilaterali in quanto compatibile.