L’articolo 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, per effetto della quale ad una società stabilita in uno Stato membro non è consentita la deducibilità degli oneri finanziari corrisposti ad una società appartenente allo stesso gruppo, stabilita in un altro Stato membro, per il motivo che l’obbligazione inter partes appaia assunta principalmente allo scopo di conseguire un vantaggio fiscale sostanziale, laddove tale vantaggio non sarebbe stato fiscalmente rilevante qualora le due società fossero state stabilite nel primo Stato membro, in quanto, in tal caso, sarebbero state ad esse applicabili le disposizioni relative ai trasferimenti finanziari infragruppo.