Con risposta n. 102/2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito sulla deducibilità delle perdite su crediti in caso di cessione pro soluto.
In particolare, evidenzia l’agenzia delle Entrate, la prima parte del comma 5 dell’art. 101 del TUIR, secondo cui è possibile la deducibilità delle perdite su crediti solo se gli stessi risultano da elementi certi e precisi, rappresenta la norma di riferimento per la deducibilità delle perdite su crediti per inesigibilità, sottolineando, altresì, che la norma in oggetto è applicabile solamente in presenza di una perdita su crediti considerata definitiva.
La perdita si considera definitiva quando si possa escludere l’eventualità che il creditore, in futuro, riesca a realizzare, in tutto o in parte, il proprio credito.
Nel caso in cui l’inesigibilità del credito sia una condizione solamente temporanea, non si realizzano i requisiti di definitività della perdita e la stessa dev’essere fatta rientrare nella categoria delle perdite potenziali.
A tali condizioni, infatti, continua l’Agenzia delle Entrate, si può ritenere che la valutazione del credito che sia oggetto di cessione, realizzata dall’istituto finanziario acquirente rispecchi con sufficiente attendibilità l’ammontare del credito esigibile.
Tanto più che il valore della cessione del credito viene istantaneamente riconosciuto ai fini fiscali in capo al soggetto acquirente; pertanto, nel caso di futuro realizzo del credito con un valore maggiore a quello di iscrizione realizzerebbe un componente positivo imponibile.
Nel caso di specie, ALFA ha intenzione di procedere alla cessione pro-soluto dei crediti di surrogazione, vantati nei confronti delle partecipate indirette GAMMA e DELTA, in favore di operatori terzi sottoposti a vigilanza.
Sul punto, conclude l’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui i crediti siano ceduti a banche o altri intermediari finanziari vigilati che risultano indipendenti (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile) rispetto al soggetto cedente ed al soggetto ceduto, la società ALFA potrà ritenere realizzati i requisiti di deducibilità delle perdite su crediti richiesti dall’art. 101, comma 5, del TUIR e procedere alla deduzione della stessa al momento della cessione.