Con Risoluzione n. 76/E del 6 novembre 2013 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime tributario da applicare a taluni oneri relativi alle gestioni di portafogli per le quali sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio gestito di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
In particolare, è stato chiesto all’Agenzia di specificare se l’imposta di bollo dovuta sugli estratti conto ovvero sui rendiconti relativi al patrimonio gestito ai sensi dell’articolo 13, commi da 2 a 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, sia deducibile dal risultato maturato della gestione da assoggettare ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.
In risposta al quesito promosso, l’Agenzia ha ritenuto che l’imposta di bollo dovuta sui rendiconti relativi alle gestioni, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui al citato articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, sia deducibile dal risultato maturato della gestione in quanto costituisce un onere strettamente inerente alla gestione del patrimonio.
Diversamente, non è deducibile dal risultato maturato della gestione: né l’imposta di bollo speciale di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sulle attività finanziarie oggetto di emersione ai sensi dell’articolo 13-bis, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409 (c.d. “scudo fiscale”); né l’imposta sulle transazioni finanziarie introdotta dall’articolo 1, commi da 491 a 499, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).