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La deducibilità delle perdite su crediti generate dagli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei piani attestati ex art. 67 l.f.

12 Settembre 2013

Giulio Andreani, Professore di diritto tributario presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, Dottore commercialista

Di cosa si parla in questo articolo

Sulla base della formulazione dell’art. 101, comma 5, del T.U.I.R., vigente anteriormente alle modifiche recate dall’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, era dubbio se le perdite su crediti maturate a seguito della sottoscrizione di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. fossero sic et simpliciter ammesse in deduzione in sede di determinazione del reddito d’impresa imponibile, atteso che, a differenza delle procedure concorsuali, non erano ivi richiamati.

Tuttavia, pur non trovando applicazione gli automatismi previsti ex lege dall’art. 101, comma 5, del T.U.I.R., in dottrina1 si riteneva che le perdite su crediti derivanti dalla sottoscrizione degli accordi in commento di regola concorressero, quali componenti negativi di reddito, alla formazione del reddito d’impresa imponibile, stante la indubitabile sussistenza degli «elementi certi e precisi» richiesti dall’art. 101, comma 5, per consentirne la deduzione.

Infatti i creditori (principalmente gli istituti di credito che stipulano tali accordi), nel far ciò, si dimostrano evidentemente consapevoli del fatto che qualunque diversa soluzione provocherebbe probabilmente maggiori perdite di quelle conseguenti all’accordo stesso.

Inoltre requisito oggettivo essenziale per l’accesso ai benefici degli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis l.f. è lo stato di crisi dell’impresa debitrice, che deve emergere dalla documentazione di accompagnamento all’accordo, dalla relazione predisposta dal professionista incaricato di attestare l’attuabilità dell’accordo e dagli accertamenti esperiti dal tribunale competente ai fini dell’omologazione dell’accordo.

Questo orientamento è stato condiviso anche dall’Agenzia delle entrate, dopo le incertezze manifestate nella circolare n. 8/E del 2009, par. 4.2 (con la quale era stata esclusa la possibilità di riconoscere alle perdite su crediti di cui si discute la «deducibilità automatica» prevista dall’art. 101, comma 5, del T.U.I.R. per i crediti vantativerso imprese assoggettate ad una procedura concorsuale). Infatti, con la successiva circolare n. 42/E del 2010, par. 4.1, l’Agenzia ha testualmente affermato che in merito alle perdite su crediti «…..generatesi per effetto di quanto previsto nell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis l.f., omologato dal tribunale, non è applicabile, in linea di principio, la previsione di deducibilità immediata contenuta nell’art. 101, comma 5, secondo periodo del T.U.I.R. Ciò nondimeno, la rilevanza fiscale del predetto differenziale (derivante dalla conversione o estinzione del credito) potrà essere riconosciuta ai sensi dell’art. 101, comma 5, primo periodo, del T.U.I.R., considerando integrati gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma a partire dalla data in cui il decreto di omologa dell’accordo sia divenuto definitivo (ipotizzando che avvenga nel medesimo periodo d’imposta della conversione) in quanto non più suscettibile di impugnativa».

L’Agenzia delle entrate ha espressamente assimilato la disciplina di tali perdite a quelle derivanti da crediti vantati verso imprese assoggettate a procedure concorsuali rinvenendo nella «definitiva omologazione dell’accordo» gli elementi certi e precisi richiesti dall’art. 101, comma 5, e così dipanando in via interpretativa i dubbi prospettati in dottrina2.

Ad ogni modo, anche su questo precipuo aspetto è intervenuto l’art. 33, comma 5, del citato D.L. n. 83/2012, modificando il comma 5 dell’art. 101 come segue: «le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione».

La citata modifica legislativa conferma sostanzialmente l’orientamento condiviso dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 42/E del 2010, individuando nell’omologazione dell’accordo di cui all’art. 182-bis l’evento attestante la sussistenza degli elementi certi eprecisi richiesti dall’art. 101, comma 5.

La nuova norma non richiede, tuttavia, ai fini della deducibilità delle perdite, che il decreto di omologazione sia divenuto definitivo, al contrario di quanto affermato nella citata circolare. Ne discende che il periodo d’imposta in cui matura il diritto (e l’onere) di dedurre tale perdita è quello nel corso del quale è emesso il decreto di omologazione (e non quello nel corso del quale detto decreto diviene definitivo in quanto non più suscettibile di impugnativa). Infatti, con l’omologazione lo stato di crisi risulta comunque accertato dall’Autorità giudiziaria, il che deve ritenersi sufficiente per considerare il credito inesigibile, ancorché soltanto in misura parziale.

Il tenore della norma non fornisce alcun utile elemento al fine di stabilire se della deducibilità di cui trattasi possono avvalersi tutti i creditori dell’impresa debitrice, e quindi anche quelli che non aderiscono all’accordo di ristrutturazione dei debiti, oppure solo quelli aderenti.

La genericità della disposizione e la oggettività della situazione cui questa collega l’insorgenza della deducibilità delle perdite potrebbero far propendere per la prima interpretazione, anche in considerazione del fatto che lo stato di crisi, che costituisce il presupposto dell’accordo di cui all’art. 182-bis l.f., concerne l’impresa nel suo complesso e quindi la sua capacità di soddisfare in generale i suoi creditori; del resto le perdite di cui trattasi hanno natura valutativa, e quindi prescindono dagli effetti prodotti in concreto dall’accordo di ristrutturazione dei debiti, e non sono dunque legate ai soggetti nei confronti dei quali tali effetti si generano. Tuttavia, occorre considerare che, proprio ai sensi dello stesso art. 182-bis l.f., i creditori non aderenti all’accordo devono essere integralmente soddisfatti entro centoventi giorni dalla loro scadenza, se non sono ancora scaduti alla data di omologazione dell’accordo, ovvero entro centoventi giorni da quest’ultima, se sono già scaduti in tale momento, poiché la fattibilità di tali pagamenti è oggetto di specifica attestazione da parte di un professionista indipendente all’uopo incaricato; ne discende che è da escludere, relativamente a questi crediti, l’insorgenza di perdite e quindi anche la deducibilità di perdite che sono da reputare del tutto improbabili.

***

L’art. 33 del D.L. n. 83/2012, se da un lato, ha modificato il comma 5 dell’art. 101 del T.U.I.R., sancendo, come si è detto, la «automatica» deducibilità delle perdite relative a crediti vantati verso imprese con cui sono stati stipulati accordi ex art. 182-bis, da cui discendano riduzioni degli importi dovuti dai debitori ai fini dell’estinzione dei loro debiti, alle quali corrispondono specularmente, in genere, perdite di pari ammontare in capo ai correlativi creditori, dall’altro lato, nulla ha invece stabilito in merito alla deducibilità delle perdite su crediti originate dall’attuazione di piani attestati di cui all’art. 67 l.f..

Quest’ultima norma sottrae all’azione revocatoria «gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria». Essa non prevede la definizione delle posizioni debitorie in essere né il raggiungimento di uno specifico accordo con i creditori; tuttavia, il consenso di questi ultimi si rivela indispensabile qualora il piano di risanamento contempli il consolidamento dei debiti mediante conversione delle scadenze dal breve a medio-lungo termine e/o la loro riduzione3.

La ragione della «assimilazione», agli effetti dell’art. 101, comma 5, unicamente delle perdite su crediti derivanti dagli accordi di ristrutturazione a quelle discendenti dall’assoggettamento dell’impresa debitrice ad una procedura concorsuale è dovuta, probabilmente, al fatto che la conclusione di tali accordi presuppone una fase giudiziale, costituita dalla verifica dei requisiti previsti dalla leggee dalla omologa dell’accordo da parte del tribunale. Infatti, così come la presenza degli elementi certi e precisi richiesti dall’art. 101, comma 5, è rinvenibile ex se in caso di assoggettamento dell’impresa debitrice ad una procedura concorsuale disposta dall’autorità giudiziaria, il provvedimento di omologazione dell’accordo attesta in maniera altrettanto oggettiva lo stato di crisi dell’impresa e la inevitabilità dei «tagli» eventualmente previsti al fine di consentire la prosecuzione dell’attività aziendale4. Ancor prima delle modifiche apportate all’art. 101, comma 5, del T.U.I.R. dall’art. 33 del D.L. n. 83/2012, a tale conclusione era del resto già giunta l’Agenzia entrate con la circolare 3 agosto 2010, n. 42/E, par. 4.1., ove era stato rilevato che, con riferimento alle perdite su crediti generatesi per effetto di quanto previsto nell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art.182-bis l.f., omologato dal tribunale, gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma da ultimo citatasono rinvenibili nella «definitiva omologazione dell’accordo»5.

A differenza di quanto accade con riguardo alle procedure concorsuali e agli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis, nell’ambito dei piani di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l.f., manca invece del tutto una fase giudiziale. Tuttavia, la veridicità dei dati e delle assunzioni presenti nel piano di risanamento devono risultare debitamente certificateda un esperto indipendente, il quale è chiamato ad attestare altresì la concreta fattibilità del piano di ristrutturazione. Proprio tale attestazione costituisce prova diretta della sussistenza di una situazione di squilibrio finanziario in cui versa l’impresa debitrice, ricomponibile attraverso tale piano, in alternativa al ricorso ad altri istituti disciplinati dalla legge fallimentare, quali gli stessi accordi di ristrutturazione del debito o la procedura di concordato preventivo. Ed affinché l’esperto indipendente possa attestarne la veridicità e la fattibilità, il piano di risanamento deve contenere l’analitica individuazione dei flussi economici e finanziari in entrata e in uscita, nonché la determinazione del livello di indebitamento normalmente sostenibile dall’impresa; fattori in funzione dei quali sono programmate e intraprese le operazioni di ristrutturazione del debito, concernenti l’ammontare e/o le scadenze delle singole posizioni debitorie già in essere, in assenza delle quali l’impresa non sarebbe in grado di soddisfare in maniera regolare le proprie obbligazioni.

In presenza di un piano di risanamento che preveda necessariamente la soddisfazione parziale dei debiti quale percorso obbligato per risolvere la crisi aziendale, la cui veridicità e concreta fattibilità siano attestate da un esperto indipendente, e soprattutto di un connesso accordo con i creditori, avente natura transattiva, da cui discendano perdite sucrediti, è dunque rinvenibile la ricorrenza degli elementi certi e precisi richiesti in via generale dall’art.101, comma 5, del T.U.I.R. per la deduzione della perdita su crediti, risultando quest’ultima inevitabile.

In sostanza, anche seguendo l’impostazione indicata dalla Corte di cassazione6 e dall’Agenzia delle entrate7 (secondo cui la presenza degli elementi certi e precisi costituisce presupposto indispensabile per la deduzione delle perdite su crediti anche se derivanti da atti realizzativi, cui consegue il venir meno, totale o parziale, del diritto di credito)8, la perdita su crediti derivante dall’accordo raggiunto tra il creditore e l’impresa debitrice sulla base di un piano attestato è caratterizzata dai requisiti previsti dall’art. 101, comma 5, del T.U.I.R., giacché l’atto da cui promana risulta funzionalmente e giuridicamente saldato ad un piano di risanamento attestato da un esperto indipendente secondo le prescrizioni dell’art. 67, comma 3, lett. d), l.f. Dal suddetto piano, infatti, emerge l’ineluttabilità della (eventuale) perdita, non riconducibile ad un mero atto di liberalità dell’impresa creditrice (ingiustificato sotto il profilo economico e come tale sindacabile, almeno secondola giurisprudenza e l’Agenzia delle entrate), ma dovuta all’acclarato stato di crisi dell’impresa debitrice.

 

1

Cfr. G. Zizzo, «Le perdite su crediti verso debitori assoggettati a procedure concorsuali», in Corr. Trib. n. 29/2010, pag. 2345; L. Miele, «Gli accordi di ristrutturazione del debito», in Corr. Trib. n. 23/2010, pag. 1846.


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2

Cfr. Assonime, circolare n. 33 del 2010, cit.


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3

Cfr. A. Tron, «Gli strumenti risolutivi della crisi e dell’insolvenza», in G. Andreani e A. Tron, Crisi d’impresa e ristrutturazioni del debito, Milano, 2012, pag. 84.


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4

In merito, occorre ricordare che sia la Cassazione sia l’Agenzia delle entrate tendono a richiedere la sussistenza degli «elementi certi e precisi» anche per quelle discendenti da atti realizzativi, oltre che per le «perdite da valutazione». Di diverso avviso è peraltro la dottrina maggioritaria, secondo cui il comma 5 dell’art. 101 disciplinerebbe unicamente le perdite su crediti «da valutazione o da inesigibilità» (quali sono, tra l’altro, quelle verso imprese assoggettate a procedure concorsuali), ricadendo invece le perdite su crediti derivanti da atti o eventi realizzativi nel disposto del comma 1 del medesimo art. 101, ovverosia nella disciplina generale delle minusvalenze dei beni relativi all’impresa. Cfr. ex multis D. Stevanato, «I criteri direttivi per la razionalizzazione delle norme sul reddito di impresa», in questa Rivista a pag. 2593; Assonime, Guida all’applicazione dell’Ires e dell’Irap per le imprese IAS Adopter, 2011; A Trabucchi, «Novità interpretative in tema di perdite e di svalutazioni dei crediti», in M. Leo, Le imposte sui redditi, III, Milano, 2011, pag. 253; F. Crovato e R. Lupi, Il reddito d’impresa, Milano, 2002, pag. 328; M. Beghin, «Cessione di crediti pro soluto ed elusione fiscale: note a proposito di una particolare interpretazione dell’art. 66, comma 3, del Tuir in funzione “antiabuso”», in Rass. trib. n. 6/1999, pag. 1757; R. Valacca, «Cessione di credito: perdite o minusvalenze», in Corr. Trib. n. 1/1992, pag. 10. Atteso che la certezza e la precisione (con riguardo alla quantificazione del componente reddituale) sono, per definizione, connaturati alle perdite da realizzo, la pretesa ricorrenza degli «elementi certi e precisi», per il riconoscimento fiscale delle perdite da realizzo, può essere giustificata se intesa in chiave antielusiva, nel senso che occorre dimostrare comunque l’assenza di un uso distorto e anomalo degli atti dispositivi compiuti, inteso solo ad aggirare la normativa sulle perdite. È in quest’ottica che dovrebbero essere lette le sentenze che, nel subordinare la deduzione delle perdite su crediti da realizzo alla presenza di elementi certi e precisi, richiedono al contribuente di provare che la condotta tenuta e gli atti posti in essere rispondano ad una logica economica.


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5

Sui dubbi interpretativi correnti antecedentemente la modifica normativa si veda Assonime, circolare n. 33 del 25 ottobre 2010.


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6

Si vedano ex multis le sentenze Cass., 23 maggio 2002, n. 7555, in Banca Dati BIG Suite, IPSOA; Id., 20 novembre 2001, n. 14568, in GT – Riv. giur. trib. n. 9/2002, pag. 848, con commento di M. Beghin, e in Banca Dati BIG Suite, IPSOA; Id., 4 ottobre 2000, n. 13181, ivi.


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7

Cfr. risoluzione 29 febbraio 2008, n. 70/E, in Banca Dati BIG, IPSOA.


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8

Sulla diversa posizione assunta dalla dottrina maggioritaria sul punto cfr. nota 20.


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