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Giurisprudenza

Per dedurre gli interessi passivi relativi ad finanziamento è necessario il contratto scritto tra le parti

15 Marzo 2017

Andrea Di Gialluca, Dottore Commercialista

Cassazione Civile, Sez. V, 9 marzo 2016, n. 4615

Di cosa si parla in questo articolo

Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha statuito che non è ammessa la deducibilità degli interessi passivi relativi ad un finanziamento, qualora sia assente il relativo contratto, debitamente sottoscritto ed avente data certa, che indichi il saggio di interesse pattuito.

La controversia origina da un atto di accertamento attraverso il quale l’Amministrazione Finanziaria aveva contestato ad una società, tra le altre cose, la deduzione degli interessi passivi di mora relativi ad un contratto di finanziamento sottoscritto con la controllante. Nonostante la società avesse mostrato in sede di verifica la documentazione relativa ad un rapporto di conto corrente (dal quale evincersi, presumibilmente, l’interesse passivo maturato), l’Amministrazione Finanziaria contestava la mancanza di un contratto scritto tra le parti, avente data certa, dal quale potessero evincersi le condizioni contrattuali, ivi compreso il saggio di interesse pattuito.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente e, parimenti, la Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello presentato dagli Uffici sulla scorta della motivazione che gli interessi passivi erano da considerarsi deducibili in quanto debitamente documentati dal contratto di conto corrente stipulato tra le parti anteriormente alla verifica. L’Ufficio aveva, dunque, proposto ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte ha accolto sullo specifico punto le doglianze dell’Amministrazione Finanziaria, rilevando la necessità, ai fini della doverosa verifica della deducibilità degli interessi passivi dedotti, di un vero e proprio contratto di finanziamento sottoscritto ad opera delle parti, in data certa, dal quale evincersi il tasso applicato. Nel caso di specie, invece, la società contribuente non era stato in grado di fornire detta prova e, per sopperire a tale mancanza, non è, a giudizio della Corte di Cassazione, sufficiente l’allegazione della documentazione relativa al contratto di conto corrente stipulato tra le parti anteriormente alla verifica.

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