Con risposta n. 41 del 9 febbraio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 4, c. 4 del decreto c.d. “Patent box”, con riferimento all’esercizio in cui dedurre l’importo legato alla Deduzione Patent Box (PB).
In particolare l’istante, con richiesta di interpello, chiede se, pur avendo sottoscritto l’Accordo originario nel 2019 e aver beneficiato della Deduzione PB in ciascun periodo di imposta di competenza (anche tramite la presentazione di dichiarazioni integrative ”a favore”), l’art. 4, c. 4 del DM PB possa essere interpretato in maniera tale che la Deduzione PB incrementale per effetto dell’Accordo Modificato relativa ai periodi di imposta 2019 e 2020 possa comunque essere fruita cumulativamente nel periodo di imposta 2022 (i.e., periodo di imposta in cui è stato sottoscritto l’Accordo Modificato).
L’Agenzia risponde affermativamente al quesito.
Ricorda l’Agenzia che il regime Patent box, introdotto con l’art. 1, c. da 37 a 45, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), con lo scopo di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, è un regime opzionale che consente l’esenzione, in misura pari al 30 per cento per l’anno 2015, al 40 per cento per l’anno 2016, e al 50 per cento a partire dall’anno d’imposta 2017, della quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di determinati beni immateriali.
L’art. 4 del decreto Patent box dispone che l’opzione:
- ha durata pari a cinque periodi d’imposta
- è irrevocabile ed è rinnovabile
- riguarda il periodo d’imposta nel corso del quale essa è comunicata ed i successivi quattro
Il comma 4 del citato articolo 4 del ”decreto Patent Box” dispone inoltre che, nelle more della stipula dell’accordo di cui all’art. 31ter, c. 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti beneficiari determinano il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie; al fine di consentire l’accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l’istanza di ruling di cui al comma 3, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo, può essere indicata, in deroga al comma 2, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling.
Pertanto, conclude l’Agenzia, in considerazione del tenore letterale dell’art. 4, c. 4 del DM 28 novembre 2017, in relazione ai periodi d’imposta (2019-2020) interessati dall’accordo di ruling, deve essere consentita all’istante la medesima facoltà originaria di fruizione della deduzione c.d. Patent Box mediante i seguenti metodi alternativi:
- indicazione di ciascuna delle quote di reddito agevolabile relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020 mediante la presentazione di dichiarazioni integrative, ai sensi dell’articolo 2, comma 8bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- indicazione nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2022 della quota di reddito agevolabile complessiva relativa ai periodi d’imposta 2019 e 2020.