Con Circolare n. 29/E del 26 settembre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di deduzione delle spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari, rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 01 aprile 1996, n. 239.
Sul punto si ricorda come l’articolo 32 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 831 (c.d. Decreto Crescita) abbia sensibilmente modificato il regime civilistico e fiscale degli interessi degli strumenti finanziari che possono emettere le imprese domestiche di piccole e medie dimensioni, quali le obbligazioni e le cambiali finanziarie, allo scopo di dotarle di strumenti di raccolta di capitali di debito, utilizzabili in alternativa alla raccolta presso i soci e al credito bancario oppure in sostituzione di precedenti debiti.
Tra le norme finalizzate ad agevolare il finanziamento delle imprese, il comma 13 del citato articolo 32 del decreto legge n. 83 del 2012 stabilisce che: “Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, primo comma, sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.”
Secondo l’Agenzia tale norma, per le ragioni meglio esposte nella Circolare pubblicata in allegato, non intende superare in modo assoluto il criterio generale di deducibilità per competenza delle suddette spese di emissione, seguendo la ripartizione contabile effettuata in più esercizi e lungo la durata dell’operazione di finanziamento.
La deducibilità per cassa delle spese di emissione dei titoli obbligazionari, titoli similari e delle cambiali finanziarie, va infatti considerata una facoltà e non un obbligo, in linea con la ratio di natura agevolativa che caratterizza l’intero Decreto crescita.