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Giurisprudenza

Default Argentina e Parmalat: la Corte d’Appello di Milano sulla loro prevedibilità

30 Ottobre 2013

Corte d’Appello di Milano, 08 ottobre 2013, n. 3668

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 3668 del 08 ottobre 2013 la Corte d’Appello di Milano affronta una controversia in materia di obbligazioni Argentina ed obbligazioni Parmalat.

Di particolare interesse l’orientamento assunto dalla Corte d’Appello in ordine alla prevedibilità del default dei due emittenti, con conseguenze in ordine alla responsabilità della banca per violazione di regole di condotta (nello specifico, know your merchandise rule).

Quanto alle obbligazioni Argentina, la Corte ritiene che, all’epoca dei fatti (le obbligazioni erano state acquistate dall’aprile 1998 al marzo 2000), il default dello stato sudamericano, verificatosi dopo quasi due anni, non fosse prevedibile, considerati anche la stabilità in sostanza conservata dal rating dei titoli in questione sino al mese di marzo 2001 ed il tenore delle valutazioni degli analisti finanziari e della stampa specializzata in un momento di calo dei rendimenti dei titoli di stato italiani.

Quanto alle obbligazioni Parmalat, la Corte osserva che, anche per questi titoli, all’epoca degli acquisti (tra l’ottobre 2000 e l’ottobre 2002) non fosse prevedibile il successivo tracollo, intervenuto soltanto nel dicembre 2003 e sulla base d’irregolarità, distrazioni e ammanchi contabili di natura truffaldina e precisamente intesi a occultarne e ritardarne la rilevazione da parte delle autorità e degli organi di controllo.

Al riguardo la Corte d’Appello richiama le valutazioni positive, con raccomandazioni buy e previsioni di rendimenti superiori a quelli di mercato, espresse dagli analisti ed esperti finanziari in vari studi al tempo disponibili.

Diversamente, per quanto attiene le opinioni di segno opposto contenute nella perizia disposta dal PM in ambito penale per l’accertamento della falsità dei bilanci del gruppo Parmalat, la Corte ne evidenzia l’inidoneità a dimostrare la conoscibilità, da parte della banca, della reale situazione di dissesto del gruppo e della rischiosità dei titoli al momento della loro negoziazione, posto che un giudizio di tal genere non può che esprimersi ex ante, sulla base degli elementi noti al momento delle operazioni di negoziazione dei titoli.

In proposito, la Corte evidenzia ulteriormente che: sotto l’aspetto oggettivo, dalla stessa perizia svolta in sede penale risulta il contrasto tra la situazione apparente e quella reale (sulla carta Parmalat sembrava solida, ma in effetti era una costruzione meramente “cartolare”, frutto, in gran parte, di manipolazioni e alterazioni delle poste di bilancio), contrasto scoperto e accertato soltanto a seguito delle indagini svolte dalla magistratura inquirente; sotto l’aspetto soggettivo, che la banca convenuta non risulta facesse parte delle banche direttamente esposte nei confronti della Parmalat o di altre società del gruppo, e nemmeno del consorzio collocatore dei titoli acquistati negoziati dai clienti investitori, di talché risulta arduo ipotizzare in capo alla stessa banca convenuta una doverosa, preventiva conoscibilità della situazioni di dissesto della Parmalat, manifestatasi soltanto in un momento successivo ai ricordati acquisti.

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