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Giurisprudenza

Default dell’emittente ed onere della prova per l’investitore

28 Maggio 2021

Jacopo Bennardi

Cassazione Civile, Sez. I, 26 ottobre 2020, n. 23450 – Pres. De Chiara, Rel. Mercolino

Di cosa si parla in questo articolo

La disciplina speciale in materia di intermediazione finanziaria dettata dal TUF (d. lgs. n. 58 del 1998) non fa eccezione al più generale principio in tema di responsabilità contrattuale, per il quale spetta al danneggiato fornire la prova dell’esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. L’articolo 1218 c.c., che pone una presunzione di colpevolezza dell’inadempimento, infatti, non modifica l’onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l’accertamento di tale inadempimento, allorché si tratti di accertare l’esistenza del danno (Cass. Sez. I 10 ottobre 2007, n. 21140).

Più specificamente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha stabilito che la disciplina di cui all’art. 23, comma 6, del TUF, che pone a carico dell’intermediario l’onere di provare l’avvenuto puntuale adempimento agli obblighi informativi posti a suo carico, non dispensa l’investitore dal diverso onere di allegare l’inadempimento delle predette obbligazioni, nonché di fornire la prova del pregiudizio patrimoniale concretamente subito derivante dall’investimento eseguito e del nesso causale tra l’inadempimento dell’intermediario e il danno lamentato.

La Suprema Corte ha quindi ribadito un principio già espresso dalla medesima Sezione della Corte con la sentenza n. 14335 del 24 maggio 2019 secondo il quale, nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall’investitore, il riparto dell’onere della prova si atteggia nel senso che l’investitore ha l’onere di allegare l’inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione da parte dell’intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l’inadempimento anche sulla base di presunzioni. L’intermediario, a sua volta, avrà l’onere di provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte e, sotto il profilo soggettivo, di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Sulla scorta di tali principi la Corte di Cassazione, in una controversia in materia di danno da investimento in titoli di stato argentini, ha riconosciuto l’onere degli investitori, nell’ambito dell’allegazione e della prova dei fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria, di individuare e dimostrazione il pregiudizio concretamente subito, ed in particolare l’avvenuta perdita dell’intero capitale investito nell’acquisto dei titoli, in conseguenza dell’impossibilità di ottenerne il rimborso da parte dello Stato emittente e della difficoltà di ricollocarli utilmente sul mercato finanziario, sia pure ad un prezzo notevolmente inferiore al valore nominale.

Tale conclusione, ricorda la Cassazione, trova giustificazione, oltre che nei suddetti principi generali in tema di ripartizione dell’onere probatorio, nella considerazione che, nonostante il blocco dei pagamenti, i titoli in questione hanno continuato a costituire oggetto di scambio sul mercato, evidentemente nella prospettiva di un futuro rimborso, sia pure parziale, del relativo importo, avendo il default comportato non già l’estinzione del debito, ma soltanto una sospensione delle restituzioni.

 

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