Con sentenza n. 977 del 09 luglio 2012 il Tribunale di Parma prende posizione sulla vicenda Lehman Brothers, soffermandosi, per quanto qui maggiormente interessa, sulla diligenza richiesta alla banca relativamente agli obblighi di informazione, nei confronti del cliente investitore, del rischio associato all’acquisto delle obbligazioni.
Secondo il Tribunale, il fatto che, al momento dell’acquisto, le obbligazioni Lehman Brothers avessero una rating pari ad “A”, è circostanza idonea a qualificare l’operazione come un investimento con forte capacità di pagamento degli interessi e del capitale, pur con una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli di cambiamento di circostanze o ai mutamento delle condizioni economiche.
Inoltre, all’epoca dell’acquisto, disposto all’inizio di agosto 2008, tutte le agenzie di rating, a livello mondiale, non avevano modificato valutazione e giudizi sull’emittente Lehman Brothers, rimasto tale fino al giorno dell’annuncio formale del default.
In tale situazione, attese le valutazioni coincidenti a livello mondiale, la banca non avrebbe potuto dare informazioni diverse da quelle disponibili per qualunque operatore finanziario.
Del resto, prosegue il Tribunale, gli intermediari non sono tenuti ad effettuare un autonomo audit del titolo negoziato, potendo e dovendo gli stessi fare affidamento solo sugli strumenti offerti dalla legge a tutela dei mercati.
Sul punto il Tribunale si allinea con quell’orientamento di merito il quale afferma che, la permanenza di un rating rimasto invariato all’interno del margine di sicurezza sino ai giorni immediatamente antecedenti al default, nonché l’assoluta incertezza e impraticabilità di criteri di valutazione di rischio diversi dalla valutazione di rating, costituiscono circostanze sufficienti per ritenere che gli intermediari non fossero tenuti a cogliere tempestivamente il rischio di default delle obbligazioni Lehman Brothers al fine di informare i clienti per tempo; in tal senso, la semplice flessione del prezzo dei titoli, se accompagnata dalla stabile permanenza di un rating positivo presso le agenzie internazionali, non può ritenersi circostanza tale da indurre gii intermediari a formulare una valutazione di rischio in termini negativi, dovendosi escludere che alla banca intermediaria possa essere rimproverata alcuna violazione dell’obbligo di monitoraggio e Informazione.