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Definite le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari

19 Febbraio 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il Provvedimento del 19 febbraio 2016 prot. n. 27067 in materia di comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Sul punto si ricorda come l’articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come sostituito dall’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277, del 28 novembre 2014, prevede che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettano all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati degli oneri corrisposti nell’anno precedente.

Con il presente provvedimento, in relazione al quale è stato consultato il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite, ai sensi dell’art. 78, comma 26, della legge n. 413 del 1991, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277, del 28 novembre 2014, le modalità di trasmissione e il contenuto delle comunicazioni effettuate, a partire dalle informazioni relative all’anno 2015, dalle forme pensionistiche complementari per le quali i contributi non sono versati per il tramite del sostituto d’imposta.

Non vanno, pertanto, trasmessi all’Agenzia delle entrate, con la comunicazione disciplinata dal presente provvedimento, i dati relativi ai contributi versati per il tramite del sostituto d’imposta, ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto gli stessi sono trasmessi dallo stesso sostituto d’imposta attraverso la Certificazione Unica.

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