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Definizione del perimetro di gruppo bancario: le nuove deliberazioni del CICR

16 Maggio 2014
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2014 il decreto del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) del 5 maggio 2014 di definizione del perimetro di gruppo bancario.

Sul punto si ricorda come l’art. 60, comma l, lettera b), TUB, attribuisce alla Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il compito di stabilire i criteri della rilevanza determinante delle partecipazioni in società bancarie e finanziarie detenute dalla società finanziaria o dalla società di partecipazione finanziaria mista capogruppo italiana ai fini della individuazione di un gruppo bancario.

Come specificato nel presente decreto, tale definizione deve essere svolta in armonia con il diritto dell’Unione europea, avendo presenti in particolare i parametri stabiliti dalle disposizioni europee in materia di determinazione della finanziarietà dei gruppi di società ai fini della loro qualificazione come conglomerati finanziari.

Tali criteri devono tenere in considerazione le esigenze di effettività dell’esercizio della vigilanza sul gruppo.

A tal fine, le disposizioni dettano, tra l’altro, criteri idonei a: consentire, in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, la coincidenza in capo alla medesima società di partecipazione finanziaria mista, come definita dall’art. l, comma l, lett. v) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 del ruolo di capogruppo bancaria, capogruppo assicurativa e società a capo del conglomerato finanziario; definire, in armonia con le disposizioni dell’Unione europea, la nozione di partecipazione da prendere in considerazione nel calcolo della rilevanza determinante delle società bancarie e finanziarie nell’insieme delle società partecipate dalla società finanziaria o dalla società finanziaria mista capogruppo italiana, non limitando il calcolo stesso alle sole società controllate.

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