Con sentenza emessa il 9 marzo 2023, nel caso C-177/22, la Corte di giustizia dell’UE ha fornito importanti chiarimenti sui criteri per la definizione di una persona come “consumatore” secondo l’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1215/2012, riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in ambito civile e commerciale.
In particolare, la Corte sottolinea che per determinare se una persona che ha stipulato un contratto possa essere considerata “consumatore“, occorre considerare le finalità attuali o future perseguite attraverso tale contratto, indipendentemente dalla natura, autonoma o subordinata, dell’attività svolta da tale persona.
Per la definizione di una persona come consumatore, si può anche considerare l’impressione che il comportamento di tale persona abbia creato nella controparte contrattuale. Ad esempio, la mancata reazione della persona che afferma di essere un consumatore alle clausole contrattuali che la definiscono come imprenditore, oppure il fatto che il contratto sia stato concluso tramite un intermediario professionista nel settore in questione, il quale, dopo la firma del contratto, abbia richiesto alla controparte l’indicazione dell’imposta sul valore aggiunto sulla fattura. Inoltre, la vendita del bene oggetto del contratto poco dopo la sua conclusione, con il conseguente possibile profitto, può essere presa in considerazione ai fini della definizione di consumatore.
Nel caso in cui, nell’ambito della complessiva valutazione delle informazioni disponibili, non sia possibile determinare in modo adeguato alcune circostanze legate alla conclusione del contratto, come indicazioni specifiche nel contratto o l’intervento di un intermediario, il giudice nazionale deve valutare il valore probatorio di tali informazioni secondo le norme del diritto nazionale, inclusa la questione se debba essere concesso il beneficio del dubbio a favore della persona che sostiene di essere un “consumatore”.