La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3071 del 1 Febbraio 2019 ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate in merito ad un contenzioso relativo all’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine assoggettato all’imposta sostitutiva di cui all’art. 15 e ss. del D.p.R. 29 settembre 1973 n. 601.
In particolare, era stato impugnato da un contribuente persona fisica il silenzio rifiuto ad una istanza di rimborso presentata e avente ad oggetto la restituzione dell’imposta ipotecaria pagata, pari al 2%, a fronte dell’acquisto della stessa persona fisica di un credito per mutuo fondiario – con annessa garanzia ipotecaria – da un intermediario finanziario, che a sua volta, lo aveva acquistato da un istituto di credito.
Nella sostanza, il contribuente aveva provveduto a richiedere il rimborso dell’imposta pagata a fronte della circostanza che il mutuo fondiario (rectius credito fondiario) acquistato godeva dell’esenzione da imposte d’atto rivenienti dal pagamento dell’imposta sostitutiva disciplinata dal citato art. 15 D.p.R. 601/73.
L’Agenzia delle Entrate, aveva invece ritenuto non erogabile il rimborso sostenendo la mancanza dei requisiti soggettivi propri per poter fruire dell’agevolazione sia in capo alla parte cedente (società non configurabile come istituto di credito) che alla parte cessionaria (persona fisica).
Sul punto va innanzitutto rilevato come il regime sostitutivo di favore sia subordinato alla sussistenza: (x) del requisito soggettivo, legato alla circostanza che il finanziamento secondo la norma originaria deve essere concesso da aziende e istituti di credito (y) ad uno oggettivo, relativo al fatto che deve trattarsi di un’operazione di finanziamento “a medio e lungo termine”, intendendosi con tale locuzione che l’erogazione deve avere una durata contrattuale superiore a diciotto mesi (z) e da ultimo del requisito territoriale relativo agli atti formati nello Stato Italiano.
Concentrandosi, in particolare sul requisito soggettivo, la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che la cessione dall’istituto di credito all’intermediario finanziario non poteva essere oggetto di censura posto che la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 242/2017 ha affermato l’illegittimità dell’art. 15 D.p.R. 601/73 citato nella parte in cui esclude dall’agevolazione fiscale, analoghe operazioni effettuate da intermediari finanziari che non siano istituti di credito. Nel caso di specie si trattava di un soggetto autorizzato da Banca d’Italia e iscritto nell’albo di cui all’art. 107 avente ad oggetto tra le proprie attività la “concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.
Dal lato del cessionario i giudici di Legittimità hanno ritenuto irrilevante il fatto che il contribuente (persona fisica) non avesse la qualità di esercente il credito nei confronti del pubblico e ciò in linea con quanto chiarito dall’amministrazione finanziaria con la risoluzione 16 febbraio 2018 n. 17/E la quale pronunciandosi su un caso analogo e sulla base della nuova formulazione dell’art. 15 citato apportata dall’art. 22, comma 2, lett. a del D.L. 91/2014 ha chiarito che l’effetto sostitutivo opera tra l’altro con riferimento alle cessioni a prescindere dalla natura del soggetto cessionario, a tale riguardo già la disposizione normativa nulla evidenzia con riferimento al soggetto subentrante nelle relative garanzie.