Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con provvedimento prot. n. 0375356/2024 ha individuato le modalità di realizzazione della semplificazione introdotta con la delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
L’art. 21 del D. Lgs. 1/2024, ha infatti introdotto la possibilità per i contribuenti di delegare, con un modello unico, gli intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, all’utilizzo di uno o più servizi on line resi disponibili dall’Agenzia.
Il provvedimento, nel dare attuazione alla norma, prevede che i dati relativi al conferimento della delega unica, il cui contenuto minimo è riportato nel fac-simile allegato, possano essere comunicati all’Agenzia delle entrate, ai fini dell’attivazione, dal contribuente attraverso una specifica funzionalità web resa disponibile nella sua area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.
I dati relativi al conferimento della delega unica possono essere comunicati anche dagli intermediari delegati mediante la trasmissione di un file xml firmato digitalmente dal contribuente, ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (FEA) realizzato con la Carta di Identità Elettronica (CIE) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui all’allegato 2 del Provvedimento.
In tale ultima ipotesi, la trasmissione del predetto file avviene previa sottoscrizione del medesimo anche da parte dell’intermediario, con propria firma digitale.
Inoltre, la delega può essere comunicata dall’intermediario anche mediante l’erogazione ai propri assistiti di un servizio web che utilizza un particolare processo di FEA i cui requisiti sono descritti in apposita convenzione.
Per garantire la piena consapevolezza, da parte del contribuente, in merito alle scelte effettuate, il provvedimento prevede che il delegante individui puntualmente i servizi che intende delegare; la delega può essere conferita al massimo a due intermediari.
Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e agevolare gli intermediari nella gestione delle deleghe, è stabilito un termine fisso di scadenza delle stesse (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la delega è conferita).
Resta, in ogni caso, salva la possibilità di revoca anticipata da parte del contribuente o rinuncia da parte dell’intermediario a tutti i servizi delegati: in quest’ultimo caso, la rinuncia è comunicata esclusivamente in via telematica.
Il provvedimento detta, inoltre, la disciplina relativa alla conservazione delle deleghe acquisite e ai controlli effettuati, da parte dell’Agenzia delle entrate, anche presso le sedi degli intermediari.
Le deleghe già attive alla data di disponibilità delle suddette funzionalità sono valide fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 30 giugno 2026; resta ferma, in ogni caso, la possibilità, per il contribuente, di comunicare i dati relativi al conferimento di una nuova delega con le modalità previste dal presente provvedimento.
In tal caso, se la nuova delega comunicata è conferita ad un intermediario per il quale risulta una delega ancora attiva, quest’ultima si considera contestualmente revocata.