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Delegato alle vendite nell’espropriazione forzata: natura e responsabilità

24 Marzo 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo studio n.67-2024/PC, curato da Ernesto Fabiani, sulla natura e responsabilità civile del professionista delegato alle operazioni di vendita nell’espropriazione forzata prevista dalla legge n. 302/98.

In primo luogo il documento affronta la controversa problematica della qualificazione del professionista delegato e della natura dell’attività delegata nell’espropriazione forzata.

Invero, dottrina e la giurisprudenza non sono unanimi nel definire il ruolo del professionista delegato.

Da un lato, vi è un orientamento che lo considera un mero ausiliario del giudice, con funzioni di supporto e collaborazione.

Dall’altro, vi è chi ritiene che il professionista delegato possa essere qualificato come un vero e proprio sostituto del magistrato, assumendo poteri decisionali rilevanti.

L’analisi delle principali correnti dottrinali e giurisprudenziali condotta nello studio pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato pare sostenere questa seconda interpretazione, ritenendo il professionista delegato un vero e proprio sostituto del giudice che talvolta esercita anche funzioni di giurisdizione in senso stretto (e non solo di giurisdizione in senso ampio).

Connessa al tema della qualifica della natura e attività del professionista delegato è la seconda questione analizzata nello studio: la responsabilità civile del delegato vendite nell’espropriazione forzata.

La responsabilità civile del delegato si configura in modo diverso a seconda che questi, nell’esercizio dell’attività delegata, si limiti a eseguire le direttive del giudice o prenda decisioni autonome.

Nel primo caso, il delegato è esente da responsabilità, poiché agisce esclusivamente seguendo le indicazioni ricevute.

Nel secondo caso, la responsabilità ricade sul delegato allorchè gli atti siano allo stesso direttamente imputabili.

In tal senso, in qualità di sostituto del giudice, egli risponde ai sensi della legge n. 117/1988, che disciplina il risarcimento dei danni derivanti dall’esercizio delle funzioni giudiziarie e la responsabilità civile dei magistrati.

Al contrario, se gli atti sono attribuibili al giudice, la responsabilità civile ricade su quest’ultimo, ai sensi della medesima legge, salvo che non siano compiuti atti che esulano dallo “schema legale della delega”, come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione.

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