La banca laddove accetta la delegazione di pagamento conferitale da un terzo con un bonifico, si obbliga all'esecuzione nei confronti del solo delegante, non assumendo alcuna autonoma obbligazione nei confronti del correntista beneficiario.
Il successivo accreditamento del bonifico sul conto corrente del beneficiario avviene invece in ragione di un distinto mandato generico a gestire il servizio cassa, conferito dal correntista alla banca, e prescinde dalla natura e dall'origine della provvista. Con la conseguenza che neppure da questo mandato deriva un'autonoma e specifica obbligazione della banca nei confronti del suo cliente per ciascuna rimessa, perché, secondo quanto prevedono gli art. 1823, comma 1, e 1852 c.c., il contratto di conto corrente obbliga le parti solo all'annotazione dei crediti derivanti dalle reciproche rimesse.