Con sentenza del 18 luglio 2023, n. 6092, il Tribunale di Milano (Pres. Mambriani, Rel. Fascilla) ha accertato l’omessa iscrizione nel registro imprese di una delibera assembleare concernente la sostituzione dell’organo amministrativo e, tuttavia, l’impossibilità, da parte del Tribunale, di ordinarne al Conservatore l’iscrizione.
In particolare, il Tribunale ha accertato la sottoscrizione da parte dei soggetti interessati di un verbale dell’assemblea ordinaria di sostituzione dell’organo amministrativo dal quale risultano le dimissioni di due amministratori e la nomina del restante quale amministratore unico.
La sentenza, tuttavia, non contiene l’ordine al Conservatore dei Registri di iscrizione del verbale e della sentenza nel Registro delle Imprese; ciò in quanto manca una specifica disposizione di legge che riconosca in capo al Tribunale tale prerogativa.
La pronuncia si muove dall’applicazione dell’art. 215, comma 1, n. 1, c.p.c., “secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salvo il disposto dell’art. 293 c.p.c.”, e prevede espressamente che “nessun ulteriore provvedimento può essere emesso dal Tribunale nei confronti del Conservatore dei Registri delle Imprese in assenza di disposizioni di legge”.
Nel caso di specie, a fronte dell’inerzia del nuovo amministratore unico all’iscrizione nel Registro delle imprese della variazione dell’organo amministrativo, l’amministratrice dimessa si è vista negare l’iscrizione nel Registro delle imprese del verbale dell’assemblea ordinaria, essendo lo stesso contenuto in una scrittura privata non autenticata.
L’amministratrice, dunque, è dovuta ricorrere al Tribunale, al quale ha chiesto di accertare l’autentica di firme del verbale dell’assemblea dei soci e, per l’effetto, ordinare al Conservatore del Registro delle Imprese l’iscrizione de verbale e del provvedimento di accertamento.
Il Tribunale si è però limitato ad accertare la sottoscrizione della scrittura, senza cioè statuire in riferimento alla richiesta dell’ordine di iscrizione al Conservatore, mancando una specifica disposizione di legge che lo permetta.