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Giurisprudenza

Delibera di revoca dei Sindaci e approvazione giudiziaria della stessa

21 Settembre 2021
Mirta Morgese, Notaio, Dottoranda di Ricerca in Impresa, Lavoro e Istituzioni, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Tribunale di Bologna, 04 marzo 2021 – Pres. Rel. Florini

Di cosa si parla in questo articolo

La proposizione dell’azione sociale di responsabilità nei confronti dei Sindaci non ne determina di per sé la revoca, come accade invece per gli Amministratori. A tal fine occorre, infatti, un’autonoma delibera assembleare, dove esplicitare i fatti a fondamento della decisione, fatti in cui si sostanzia la “giusta causa”, richiesta dalla legge. Gli addebiti nei confronti dei Sindaci non possono, dunque, essere effettuati per la prima volta nel ricorso volto ad ottenere il benestare dell’autorità giudiziaria.

Per “giusta causa”, a norma dell’art. 2400, comma 2°, c.c., deve intendersi qualsiasi accadimento in grado di minare l’affidamento riposto dalla società nei Sindaci e nelle relative capacità di adempiere efficacemente la propria funzione.

Nel procedimento di approvazione della revoca, di cui all’art. 2400, comma 2°, c.c., l’autorità giudiziaria è chiamata alla verifica formale sulla correttezza della delibera assunta ed al compimento di un controllo di merito in ordine alla sussistenza dei presupposti per addivenire alla stessa.

Nella fattispecie in questione il Tribunale di Bologna viene richiesto di decidere sull’approvazione di una delibera di revoca dei Sindaci di una s.r.l., ai sensi dell’art. 2400, comma 2°, c.c. La società ricorrente nel relativo atto introduttivo illustra come, all’esito del mutamento dell’organo amministrativo, fosse stata rilevata una condizione di grave indebitamento della società, dovuta ad una serie di irregolarità nella precedente gestione, dichiaratamente note all’organo di controllo, il quale però non si era sufficientemente adoperato per contenere il danno prodotto da siffatta mala gestio.

I Sindaci, dal canto loro, costituitisi in giudizio, lamentano l’invalidità della delibera che aveva deciso per la cessazione del loro incarico: sotto il profilo dell’assenza del tema della revoca tra quelli posti all’ordine del giorno e perché sfornita della puntuale indicazione circa i fatti integranti la giusta causa ai fini dell’art. 2400, comma 2°, c.c.

La Sezione specializzata in materia d’impresa accoglie queste censure e rigetta la domanda proposta dalla società, ribadendo come nell’assemblea funzionale alla revoca dei Sindaci debbano essere ampiamente dibattuti i fatti integranti la “giusta causa”, richiesta dalla legge per la valida rimozione dell’organo di controllo, a tutela della sua imparzialità e stabilità. Di questa discussione se ne deve dare ampio riscontro nel verbale. Mentre non è lecito dare conto del fondamento della delibera di revoca solo nel ricorso proposto per ottenerne l’approvazione giudiziaria, essendo opportuno un preventivo confronto dei soci su tali questioni.

I Giudici ricordano, quindi, come il controllo deferito loro, ai sensi dell’art. 2400, comma 2°, c.c. non attenga solo la verifica di merito in ordine alla sussistenza della “giusta causa” ma, sommariamente, anche la correttezza del procedimento deliberativo che ha condotto all’assunzione della decisione di revoca. Questo non vuol dire, peraltro, che l’autorità giudiziaria sia tenuta ad una valutazione a tutto campo circa la validità della delibera, essendo sufficiente accertare nello specifico caso il rispetto dell’iter procedurale richiesto per quella di cui si chiede la “convalida”. Per questa ragione, nel caso in esame, si giunge a non dare rilevanza ad una successiva decisione sociale, assunta al presumibile scopo di eliminare il vizio della precedente, come ammesso ai sensi dell’art. 2377, comma VIII°, c.c.

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