Con la pronuncia in commento la Suprema Corte è intervenuta sulla dibattuta questione circa la necessità o meno della previa delibera degli amministratori di società di capitali già al momento della presentazione della domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma 6, l.f.
Nonostante le contrastanti soluzioni prospettate dalla dottrina, la Cassazione ha ritenuto di dover dare seguito all’orientamento già precedentemente espresso secondo il quale, diversamente dalla proposta di concordato che deve necessariamente essere sottoscritta dal debitore, la domanda di concordato con riserva può essere validamente sottoscritta anche dal solo difensore munito di procura, dovendo i due momenti ritenersi logicamente distinti (Cass., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 598).
In virtù della predetta scissione, i giudici di legittimità hanno ritenuto che le formalità di cui all’art. 152 l.f. debbano “essere rispettate solo al momento del successivo completamento della domanda con il deposito della proposta”, del piano e dell’ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’art. 161, commi 2 e 3, l.f.