Con la sentenza n. 29346 del 6 luglio 2023, la seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Pres. Di Paola, Rel. Saraco), ha affermato il seguente principio relativo alla configurabilità del delitto di riciclaggio ex art. 648-bis cod. pen. in caso di messa a disposizione del conto corrente.
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delitto presupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, da altri precedentemente ricavato quale profitto conseguito del reato di frode informatica, consentendone il trasferimento tramite bonifici bancari.