Con decreto del 10 luglio 2024, il Tribunale di Milano (Pres. Simonetti, Rel. Fascilla) si è pronunciato sui nuovi assetti organizzativi assunti da una società, chiarendo quando le irregolarità gestorie commesse in passato dall’organo amministrativo continuino ad essere rilevanti ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2409 C.c.
In particolare, ciò si verifica qualora sussistano, come rilevato dal Tribunale nel caso di specie, le seguenti circostanze:
- inosservanza della procedura prevista dall’art. 2391 c.c. in tema di conflitto di interessi, la quale prevede che il consiglio di amministrazione deliberi l’autorizzazione alla stipula del contratto (e non possa invece rilasciare una delega ex ante agli amministratori indipendenti)
- assenza di valutazione in merito alla corretta determinazione dei valori dei canoni – e alla relativa convenienza per la società – nella stipulazione di nuovi contratti, in sostituzione di quelli precedenti, con parti in conflitto di interessi
- assenza di qualsivoglia concreta iniziativa da parte degli amministratori c.d. “indipendenti” di nuova nomina volta a tutelare il patrimonio della società dagli ingenti danni subiti in ragione dei contratti svantaggiosi conclusi in conflitto d’interesse nei decenni precedenti.
La pronuncia evidenzia, inoltre, come occorra valutare l’attitudine concreta del nuovo assetto organizzativo a risolvere i problemi gestori dedotti dai ricorrenti.
Al riguardo, precisa che, ai fini della valutazione dell’adeguatezza dei nuovi assetti organizzativi della società, va tenuta in considerazione anche la proporzionalità tra la composizione del consiglio di amministrazione (e, in particolare, l’incidenza economica della remunerazione dei suoi componenti) e l’attività svolta dalla società.
Nel caso in esame, alla luce delle irregolarità riscontrate, il Tribunale ha ritenuto che l’unico provvedimento utile fosse “la revoca di tutto il consiglio di amministrazione e la nomina di un amministratore giudiziario.”