A seguito della richiesta della Commissione UE, l’EBA ha sviluppato un modello per la rendicontazione annuale delle informazioni sui depositi soggetti ai regolamenti sulle sanzioni economiche alla Russia e alla Bielorussia, previste dal Regolamento (EU) 833/2014 (Russia Economic Sanction Regulation – ‘RSR’) e dal Regolamento (EC) 756/2006 (Belarus Sanction Regulation – BSR).
L’EBA ha messo a disposizione il modello per l’uso volontario da parte delle competenti autorità nazionali e della Commissione UE, con l’obiettivo di promuovere un approccio convergente e ridurre i costi di segnalazione associati, in particolare per le banche transfrontaliere.
Tale modello non fa parte del quadro di rendicontazione dell’EBA e non sarà supportato da alcun strumento formale o documento legale.
Inoltre, l’EBA non parteciperà ad alcuna raccolta di dati e non fornirà un pacchetto tecnico per il modello e il processo di rendicontazione.
Ambito dell’obbligo di segnalazione:
Gli enti creditizi forniscono all’autorità nazionale competente dello Stato membro in cui sono ubicati o alla Commissione le informazioni sui depositi.
Negli Stati membri in cui la valuta ufficiale è diversa dall’euro, il limite previsto dal RSR e dal BSR si applica nella valuta nazionale utilizzando il tasso di cambio ufficiale dell’euro alle date di riferimento.
Le informazioni sono fornite conto per conto per tutti i conti individuali e congiunti in cui sono detenuti depositi ai sensi di RSR e BSR per titolari di conti il cui valore contabile totale di tutti i depositi presso l’ente creditizio supera EUR 100.000 o EUR 200.000 (ad es. quando il conto cointestato è detenuto da due persone nell’ambito del divieto).
Se i conti sono denominati in valute diverse dalla valuta di segnalazione, gli enti creditizi utilizzano i tassi di cambio ufficiali alla data di riferimento per convertire il conto in pareggio nella valuta di segnalazione.
Le informazioni relative ai depositi consentono di monitorare il rispetto da parte degli enti creditizi del divieto di cui all’articolo 5 ter del RSR e all’articolo 1 quater del BSR e consentono di identificare e analizzare i depositi, come definiti nel RSR e nel BSR, detenuti dalle persone soggette al divieto, e il loro confronto e analisi tra le istituzioni.
Le informazioni fornite consentono inoltre di individuare le esenzioni dal divieto consentite dall’articolo 5 ter, paragrafo 4, e le deroghe ai sensi degli articoli 5 quater o 5 quinquies della RSR e le esenzioni ai sensi dell’articolo 1 duodecies, paragrafo 3, e le deroghe ai sensi degli articoli 1 e 1 quinquies del BSR, ove tali esenzioni e le deroghe devono essere segnalate.
L’informazione è fornita secondo la stessa logica del divieto di cui all’articolo 5 ter del RSR e 1u del BSR e coerentemente con le risposte e le spiegazioni fornite dalla Commissione Europea in risposta ai quesiti più frequenti sull’applicazione delle sanzioni.
Gli enti creditizi forniscono le informazioni entro il 27 maggio 2022 e forniscono aggiornamenti ogni 12 mesi.
Gli enti creditizi considerano il saldo dei depositi il 26 febbraio 2022 nel caso dell’RSR e il 10 marzo 2022 nel caso dell’RSR come date di riferimento per la prima segnalazione.