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Depositi tokenizzati: rapporto EBA

13 Dicembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato oggi un rapporto per facilitare la conoscenza dei depositi tokenizzati e valutarne i potenziali vantaggi e le sfide, volto a promuovere la convergenza nella classificazione dei depositi tokenizzati rispetto ai gettoni di moneta elettronica (EMT) emessi dagli istituti di credito, ai sensi del Regolamento sui mercati dei cripto-asset (MiCAR).

Nell’ambito delle proprie priorità 2024-25 sulle applicazioni innovative, EBA ha analizzato gli approcci alla tokenizzazione dei depositi da parte degli istituti di credito e i loro potenziali vantaggi e sfide: la tokenizzazione di un deposito – nel senso stretto di registrare il credito del depositante nei confronti dell’ente creditizio sulla tecnologia del libro mastro distribuito (DLT) invece che su un libro mastro tradizionale – non altera di per sé la natura fondamentale del credito e quindi la sua qualificazione normativa come deposito.

Ad oggi, EBA ha individuato pochissimi casi di depositi tokenizzati; nel frattempo, l’interesse degli istituti di credito sembra essere in crescita.

I potenziali vantaggi includono la programmabilità e l’automazione dei trasferimenti, mentre le potenziali sfide includono questioni relative alla protezione dei consumatori, al rischio operativo e all’applicazione del quadro normativo antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

L’accettazione di depositi e altri fondi rimborsabili dal pubblico, caratterizza l’attività degli enti creditizi nell’UE e il conseguente trattamento normativo ai sensi della CRD e del CRR sui requisiti patrimoniali (Direttiva 2013/36/UE e Regolamento 575/2013/UE): pertanto, le attività che coinvolgono i depositi tokenizzati, in quanto già regolamentate, sono escluse dall’ambito di applicazione del MiCAR.

EBA, insieme alle altre autorità di vigilanza europee, ha il compito di promuovere la convergenza sulla classificazione dei cripto-asset, compresi quelli esclusi dall’ambito di applicazione del MiCAR, come previsto dall’art. 97 di tale regolamento.

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