In caso di azioni in deposito titoli in amministrazione, la banca, ai sensi dell’art. 1838 comma 2 c.c., è tenuta a chiedere in tempo utile al cliente che ne è titolare istruzioni volte a consentire, a fronte di un’operazione di aumento di capitale, di esercitare la vendita dei diritti di opzione.
La norma prevede altresì che, solo qualora il depositante sia stato avvertito dall’istituto di credito e non gli abbia dato istruzioni, il secondo è tenuto a vendere i diritti di opzione.
Ne consegue che deve ritenersi integrata la responsabilità dell’istituto di credito che abbia proceduto alla vendita dei diritti senza essersi sincerato della circostanza che il depositante avesse ricevuto la propria comunicazione.