In attuazione del Protocollo di intesa tra la Banca d’Italia e la Consob, il 19 novembre 2021 si è tenuto il primo Forum tra ACF e ABF. Nella Sezione del sito dedicata all’Arbitro per le Controversie Finanziarie, è stato pubblicato un estratto del verbale dell’incontro dedicato, tra l’altro, al contenzioso in materia di deposito titoli in amministrazione.
In particolare, sul punto, ACF e ABF, hanno convenuto che se la contestazione riguarda:
- il trasferimento del conto deposito titoli, è generalmente competente l’ABF (ad esempio per ritardo nel trasferimento o per la mancata consegna della documentazione inerente le minusvalenze in occasione del trasferimento);
- il comportamento dell’intermediario nello svolgimento del servizio di investimento, è generalmente competente l’ACF (ad esempio per il mancato rispetto di obblighi informativi relativi al portafoglio titoli; per la mancata informativa sulle operazioni di aumento di capitale e esercizio del diritto di opzione; su questioni relative alla sottoscrizione o al collocamento delle quote di un fondo);
- l’interpretazione della normativa fiscale o il regime fiscale applicabile, l’ABF e l’ACF generalmente non sono competenti (ad esempio sulla corretta applicazione delle imposte sul capital gain)