Con ordinanza n. 9670 del 13 aprile 2021 la Corte di Cassazione ha affronta la questione relativa al se, in ipotesi di divieto per la banca, ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 346 del 1990, di corrispondere agli eredi il controvalore di valori mobiliari compravenduti, appartenenti al dante causa, già titolare di un contratto di deposito, custodia ed amministrazione titoli, siano dovuti dall’intermediario bancario gli interessi agli eredi aventi causa, per tutto il tempo in cui vi era sospensione dell’obbligo di pagare detto controvalore in ragione della norma menzionata, con conseguente condotta qualificabile come inadempimento, ove il pagamento non sia avvenuto.
Sul punto di ricorda come il suddetto art. 48, comma 4, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, t.u. delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, dispone che i debitori del de cuius non possano pagare le somme dovute agli eredi, se non sia stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione, di successione o integrativa, con l’indicazione del relativo credito.
Nel rispondere negativamente a tale quesito, la Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto.
L’art. 48 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, il quale pone in capo ai terzi il divieto legale di pagare le somme agli eredi prima della dichiarazione di successione, prevede un’ipotesi di inesigibilità legale del relativo credito, restando inapplicabili gli artt. 1282 e 1224 c.c., salvo che gli interessi siano dovuti ad altro titolo.