Il Tribunale di Milano conferma il proprio orientamento, inaugurato con la sentenza n. 5443 del 19 aprile 2011, affermando che l’obbligo dell’intermediario finanziario di curare l’interesse del cliente, previsto dalla legge (art. 21 TUF), si applica anche nei confronti dei c.d. “operatori qualificati”.
A quest’ultima categoria, com’è noto, non si applicano talune delle disposizioni previste dal Regolamento Consob. Il che tuttavia non significa, affermano i Giudici, che l’intermediario finanziario sia esentato dal rispetto dei precetti primari, tra cui, anzitutto, l’obbligo di curare che le operazioni poste in essere siano “rispondenti alle esigenze della cliente”.
Nel caso concreto, a fronte di esigenze di copertura dal rischio tassi in relazione all’esposizione debitoria, la banca ha proposto derivati modulati senza tenere conto dell’eterogeneità dei debiti (essendovi debiti sia a breve che a medio/lungo termine e tassi diversificati), sottoposti a scadenze incompatibili con la durata dei contratti derivati (alla data di stipula dello swap due dei tre finanziamenti in essere erano già quasi interamente rimborsati), con un nozionale sganciato dal monte debiti emergente dalla Centrale Rischi e con applicazione di indici di riferimento (Libor) non risultanti dalla massa dei debiti esistente.
In conclusione è stato riscontrato un “difetto di collegamento con la situazione specifica dell’attrice”, sì da far ritenere che “tali prodotti finanziari non rispondessero all’interesse” della medesima.
E qui il Tribunale di Milano, come detto, afferma che non rileva che il cliente in questione fosse un “operatore qualificato”, né rileva, in questa sede, il dibattito circa i requisiti e limiti di efficacia della c.d. dichiarazione autoreferenziale alla base della categoria stessa di “operatore qualificato”.
Il punto è che l’obbligo fondamentale di cui all’art. 21 TUF si applica a tutti i clienti, indipendentemente dalla loro classificazione (rilevante, quest’ultima, rispetto alle disposizioni di fonte regolamentare); principio espresso dai Giudici dando continuità al sopra ricordato precedente ed in sintonia con l’orientamento dottrinale che ha posto in luce la portata essenziale ed irrinunciabile dell’obbligo di curare l’interesse esclusivo del cliente, spiegandone il fondamento in virtù della natura del rapporto d’intermediazione finanziaria, ascrivibile ai contratti di cooperazione fondati su causa gestoria.
Poco importa, dunque, che l’operazione sia, in ipotesi, “adeguata” ai sensi del Reg. Consob, poichè se non è adeguata all’interesse del cliente (ai sensi dell’art. 21TUF) l’inadempimento resta, con le relative conseguenze (in questo caso vi è stata la condanna a risarcire il danno in misura pari agli addebiti causati dagli swaps).