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Giurisprudenza

Derivati: dalla Cassazione nuova conferma ai principi delle Sezioni Unite

30 Agosto 2022

Cassazione Civile, Sez. I, 10 agosto 2022, n. 24654 – Pres. Scotti, Rel. Falabella

Di cosa si parla in questo articolo

Con Ordinanza n. 24654 del 10 agosto 2022, la prima sezione civile della Cassazione (Pres. Scotti, Relatore Falabella) affronta una controversia in materia di contratti derivati, aderendo ai principi espressi dalle Sezioni Unite nella famosa sentenza del 12 maggio 2020, n. 8770.

In tale occasione, le Sezioni Unite hanno infatti avuto modo di precisare che, in tema di interest rate swap, occorre accertare, ai fini della validità del contratto, se si sia in presenza di un accordo tra intermediario ed investitore sulla misura dell’alea, calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti ed oggettivamente condivisi: accordo che non si può limitare al mark to market, ossia al valore, pari al costo in concreto del derivato ad una certa data, al quale una delle parti può in via anticipata chiudere tale contratto od un terzo esterno all’operazione è disposto a subentrarvi, ma deve fare riferimento, altresì, agli scenari probabilistici e guardare alla misura qualitativa e quantitativa della menzionata alea e dei costi, anche se impliciti, assumendo rilievo i principi di calcolo delle obbligazioni pecuniarie derivanti dall’intesa, che sono individuati in ragione delle variazioni dei tassi di interesse nel tempo.

Con la presente Ordinanza la Cassazione, pur nella consapevolezza che la materia prospetta profili di delicata complessità, ha ritenuto condivisibile il richiamato principio di diritto, il quale pone sul piano della nullità del contratto la tutela dell’investitore in ragione di un’operazione in derivati connotata da costi occulti.

Tale nullità non è quella, virtuale (articolo 1418, comma 1, c.c.), di cui si sono occupate due ben note pronunce delle Sezioni Unite (Cassazione Sezioni Unite 19 dicembre 2007, nn. 26724 e 26725) per escludere che essa si prospetti in caso di inosservanza degli obblighi informativi da parte dell’intermediario, ma una nullità strutturale (articolo 1418, comma 2, c.c.), relativa ad elementi essenziali del contratto (nella pronuncia del 2020 si richiama, a tale proposito, l’oggetto: punto 9.8 ―, ma anche la causa del negozio: punto 9.3 della sentenza).

La presente Ordinanza segue la precedente sentenza della prima sezione della Cassazione del 29 luglio 2021, n. 21830 (Pres. Di Chiara, Rel. Campese).

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