Con la sentenza depositata il 29 giugno scorso, in relazione al caso n. 1456/2010, l’Alta Corte di Londra ha statuito che i contratti derivati stipulati tra Dexia Crediop e il Comune di Prato sono nulli in quanto la documentazione contrattuale non contemplava la previsione della facoltà di recesso in capo al Comune di Prato nei sette giorni successivi alla stipula. La previsione di questa facoltà è imposta dall’art. 30, comma 7, del D. Lgs. 58/98 (il Testo Unico della Finanza). Ad avviso dell’Alta Corte di Londra l’art. 30, comma 7, costituisce una norma imperativa inderogabile dalle parti, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della convenzione di Roma sulle obbligazioni contrattuali, indipendentemente dal fatto che le parti abbiano scelto di assoggettare i contratti alla legge inglese.
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