Sussiste il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti a pronunciarsi sulla responsabilità amministrativa per danno erariale connessa ai contratti derivati conclusioni dal MEF, stante l’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali operate dall’amministrazione, e dovendosi escludere che la stipulazione dei contratti derivati in contestazione integri gli estremi di una violazione di legge.
La Corte dei conti, infatti, può (e deve) verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente, ma, per non travalicare i limiti esterni del suo potere giurisdizionale, una volta accertata tale compatibilità, non può estendere il suo sindacato all’articolazione concreta dell’iniziativa intrapresa dal pubblico amministratore, la quale rientra nell’ambito di quelle scelte di merito di cui la legge stabilisce l’insindacabilità (art. 1, co. 1, l. n. 20 del 1994). Il giudice può dare rilievo alla non adeguatezza dei mezzi prescelti dal pubblico amministratore solo nell’ipotesi di assoluta e incontrovertibile estraneità dei mezzi stessi rispetto ai fini dell’ente.
In tal senso, la stipulazione dei contratti derivati di cui si discute costituisce, senza dubbio, esercizio di una scelta discrezionale dell’apparato amministrativo che impinge in valutazioni di merito.