Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 giugno 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/1011 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) per quanto riguarda gli RTS che determinano le modalità di individuazione delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da contratti derivati e contratti derivati su crediti, ove il contratto non sia stato stipulato direttamente con lo stesso ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso dal cliente.
Le modalità di calcolo di tali valori ai fini delle grandi esposizioni sono diverse dalla metodologia di calcolo dei valori delle esposizioni impiegato per i requisiti patrimoniali basati sul rischio previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), in ragione del fatto che il default dello strumento sottostante potrebbe comportare un profitto anziché una perdita.
L’individuazione dell’esposizione indiretta dipende pertanto dalla perdita (ovvero dal valore positivo dell’esposizione) o dalla plusvalenza (ossia dal valore negativo dell’esposizione) che risulta dal possibile default dello strumento sottostante.
Pertanto, le esposizioni nette complessive verso un singolo cliente sono prese in considerazione solo se positive.
Allo stesso modo, anche le esposizioni nette complessive verso un cliente determinato, dopo l’inclusione delle esposizioni indirette verso tale cliente derivanti da contratti derivati o contratti derivati su crediti assegnati al portafoglio di negoziazione, dovranno essere prese in considerazione solo se positive.
In particolare, il Regolamento stabilisce che:
- per evitare compensazioni di esposizioni indirette derivanti da contratti derivati o contratti derivati su crediti assegnati all’esterno del portafoglio di negoziazione, il valore negativo dell’esposizione indiretta sarà azzerato;
- per rilevare correttamente il rischio di default il valore dell’esposizione indiretta delle opzioni, il loro valore dovrà dipendere dalla variazione dei prezzi delle stesse che risultino dal default del rispettivo strumento sottostante;
- le esposizioni indirette devono essere considerate in misura uguale al valore di mercato del contratto derivato su crediti, con un adeguamento parametrato all’importo previsto dalla controparte in caso di default dell’emittente dello strumento di debito sottostante;
Per coerenza con le norme relative alle grandi esposizioni applicabili alle operazioni con esposizioni in attività sottostanti, si applica l’art. 6 del Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 per assegnare le esposizioni verso il cliente identificato, un cliente distinto o il cliente ignoto.