Con ordinanza del 24 aprile 2015, n. 2106, la Corte d’Appello di Milano, affrontando una controversia in materia di contratti derivati, ha riconosciuto la sussistenza di un grave inadempimento da parte della banca nei confronti della società cliente per mancata informazione dei rischi attinenti all’operazione, concretizzante un inadempimento di oneri informativi da parte dell’intermediario finanziario che comporta il riconoscimento del risarcimento del danno pari alle perdite provocate al cliente alla luce dell’art. 21 TUF.
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