Pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 5 maggio 2023 il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/736 relativo alla definizione dei dettagli tecnici dell’applicazione del meccanismo di correzione del mercato ai derivati collegati a punti di scambio virtuale nell’Unione diversi dai TTF.
Il Consiglio dell’Unione Europea ha istituito il “Regolamento MCM” (Regolamento UE 2022/2578) per proteggere i cittadini dell’Unione e l’economia da prezzi eccessivamente elevati nel mercato dei derivati. Questo regolamento stabilisce un meccanismo temporaneo di correzione del mercato (MCM) per gli ordini di derivati Title Transfer Facility (TTF) e derivati collegati ad altri punti di scambio virtuale (VTP) con scadenze comprese tra un mese e un anno. Il MCM si applica a qualsiasi derivato su merci che sia negoziato su un mercato regolamentato e abbia per sottostante un’operazione su gas in qualsiasi VTP nell’Unione.
Il regolamento MCM stabilisce i dettagli tecnici dell’applicazione dell’MCM solo per quanto riguarda gli ordini di derivati TTF e non per gli ordini di derivati collegati ad altri VTP. Ciò è dovuto all’urgente necessità di applicare l’MCM ai derivati TTF, che sono considerati l’indicatore di prezzo standard sui mercati europei del gas, mentre l’applicazione dell’MCM agli ordini di derivati collegati ad altri punti di scambio virtuale richiedeva ulteriori preparazioni.
Di conseguenza, il regolamento MCM conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto di esecuzione per definire i dettagli tecnici dell’applicazione dell’MCM ai derivati collegati ad altri punti di scambio virtuale, in particolare per quanto riguarda il verificarsi di un evento di correzione di mercato e l’applicazione di un limite dinamico di offerta in relazione a tali derivati. Inoltre, il regolamento MCM consente alla Commissione di escludere in via eccezionale taluni derivati tra quelli collegati ad altri VTP.
La Commissione ha deciso che l’obbligo di applicare il regolamento MCM dovrebbe essere esteso a tutti i derivati collegati ad altri VTP, senza alcuna eccezione. Questa posizione è stata confermata dall’ACER e dall’ESMA nelle loro relazioni di valutazione degli effetti, in cui hanno sottolineato che l’inclusione degli altri VTP non avrebbe effetti negativi significativi sui mercati finanziari o del gas.
Tuttavia, entrambi gli organismi hanno anche riconosciuto che l’estensione dell’MCM ai derivati collegati ad altri VTP potrebbe avere benefici limitati, poiché la maggior parte di questi derivati non sono sufficientemente liquidi e alcune CCP potrebbero dover sostenere costi aggiuntivi per modificare le procedure di gestione degli inadempimenti.
Nonostante ciò, sia l’ACER che l’ESMA hanno concordato con la Commissione che l’applicazione dell’MCM a tutti i derivati collegati ad altri punti di scambio virtuale non avrebbe effetti negativi significativi sui mercati finanziari o del gas.
È importante notare che affinché il regolamento MCM non interferisca con i contratti conclusi prima della sua data di applicazione, i partecipanti al mercato dovrebbero essere in grado di gestire efficacemente le esposizioni al rischio e di compensare adeguatamente le posizioni in derivati collegati ad altri VTP aperte prima dell’entrata in vigore del regolamento. Pertanto, il limite dinamico di offerta non dovrebbe applicarsi ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del regolamento, né alle negoziazioni che consentono ai partecipanti al mercato di compensare o ridurre le posizioni risultanti da contratti in derivati collegati ad altri VTP conclusi prima dell’entrata in vigore del regolamento.
Le Controparti centrali (CCP) svolgono un ruolo fondamentale nel garantire il corretto funzionamento dei mercati dei derivati TTF, poiché attenuano il rischio di controparte. Tuttavia, è altrettanto importante garantire che l’estensione del meccanismo ad altri VTP non metta a rischio le CCP che compensano gli strumenti interessati in caso di inadempimento di un partecipante diretto.
Per evitare tale rischio, le CCP dovrebbero essere in grado di attuare procedure di gestione degli inadempimenti senza essere soggette al limite di offerta. In altre parole, il limite dinamico di offerta non dovrebbe applicarsi alle negoziazioni eseguite nell’ambito di una procedura di gestione degli inadempimenti organizzata da una CCP.
In questo modo, le CCP avrebbero la flessibilità necessaria per gestire efficacemente situazioni di inadempimento, senza dover preoccuparsi dei limiti di offerta imposti dal mercato. Ciò garantirebbe la stabilità e la sicurezza dei mercati dei derivati TTF e di altri VTP, prevenendo possibili crisi e aumentando la fiducia degli investitori.
Il Regolamento si applica a partire dal 1° maggio 2023.