Le ESAs (le Autorità di vigilanza europee EBA, EIOPA e ESMA) hanno pubblicato un progetto di modifica al regime di esenzione dall’obbligo di costituzione dei margini bilaterali previsto per i contratti derivati infragruppo ai sensi degli RTS del Regolamento EMIR.
In particolare, le modifiche riguarda il Regolamento Delegato (UE) 2016/2251 recante norme tecniche di regolamentazione (RTS) del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) relative alle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale.
Le esenzioni qui considerate interessano quei contratti derivati infragruppo OTC conclusi tra due controparti del gruppo di cui una è domiciliata in un paese terzo per il quale non è stata ancora determinata l’equivalenza.
Tali esenzioni costituiscono una soluzione temporanea, parallelamente al periodo di valutazione delle decisioni di equivalenza previste dal quadro di esenzione dell’EMIR.
Le modifiche, che riguardano gli articoli 36, comma 2, lett. a), e 37, comma 3, lett. a), del Regolamento Delegato (UE) 2016/2251, sono volte ad estendere di tre anni l’attuale il regime di esenzione dei derivati infragruppo.
La scadenza dell’attuale regime di esenzione è fissata al 30 giugno 2022.