Con sentenza del 24 aprile 2014 il Tribunale di Milano, nell’accogliere la domanda di risoluzione del contratto di interest rate swap avanzata dalla società investitrice, ha evidenziato come la finalità del derivato non fosse di semplice copertura dal rischio di innalzamento dei tassi di interesse, ma anche e soprattutto di copertura per la stessa banca dal rischio di discesa dei tassi di interesse e di conseguente perdita di remuneratività del sottostante contratto di mutuo.
Trattasi, questa, di una componente strutturale e funzionale del derivato che, secondo il Tribunale, non può considerarsi implicita e immanente nel tipo di strumento finanziario stipulato, ma che impone in capo all’intermediario finanziario un onere informativo specifico, in modo che il cliente, nel momento in cui decida di adottare tale soluzione di copertura, possa effettuare una valutazione consapevole della opportunità e convenienza dello strumento finanziario prescelto.
In difetto di tale informativa, viceversa, deve concludersi, considerata la concentrazione in capo alla convenuta del ruolo di controparte dell’IRS e di mutuante, che la banca abbia operato non tanto o non nell’esclusivo interesse del cliente, ma piuttosto nel proprio interesse, in evidente violazione dell’art. 21 TUF e dei precetti del Reg. Consob 11522/98 ratione temporis applicabile, fra cui gli obblighi in caso di conflitto di interessi dell’intermediario.