Con sentenza del 23 gennaio 2015, n. 112, la Corte d’Appello di Bologna ha esaminato diversi profili comuni in materia di contenzioso su strumenti finanziari derivati.
Rinviando alla lettura del provvedimento per una loro miglior comprensione, ci si limita qui a segnalare come la Corte d’Appello escluda la sussistenza in capo alla banca di qualsivoglia obbligo d’informazione sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari negoziati laddove l’investitore sia un operatore qualificato ai sensi dell’art. 31 del Regolamento Consob 11522/98.
A tal fine, non è possibile per la Corte desumere l’assenza dei requisiti di competenza ed esperienza richiesti dal suddetto articolo 31 dal fatto che, se l’investitore avesse posseduto tali requisiti, non si sarebbe esposto a una perdita sicura, conseguente alla negoziazione in derivati, a fronte di un utile pressoché certo per la banca.
Queste sono, infatti, valutazione sulla natura e sugli effetti del contratto, e non circostanze di fatto, conosciute e conoscibili dalla banca, da cui poter desumere che l’investitore non fosse in realtà in possesso di quell’esperienza necessaria per comprendere appieno le finalità e i gravi rischi di operazioni sofisticate come quelle in derivati.