Con sentenza del 26 novembre 2014 il Tribunale di Roma ha escluso la validità della dichiarazione di operatore qualificato ex art. 31 Regolamento Consob n. 11522/98 ricevuta dalla banca attraverso un documento che, pur proveniente dal legale rappresentante della società cliente, risultava assolutamente privo di data e di ogni altro elemento idoneo a far ipotizzare una sua anteriorità rispetto all’attività finanziaria in strumenti derivati posta in essere dalla banca per contro del cliente.
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