Il Consiglio UE ha approvato il 19 novembre 2024 le modifiche del Regolamento sulle infrastrutture di mercato europee (EMIR), con l’auspicio di rendere il panorama europeo della compensazione più attraente e resiliente.
Si ricorda che il Regolamento (UE) 648/2012 (EMIR) stabilisce norme in materia di derivati negoziati fuori borsa (over-the-counter, OTC), controparti centrali (CCP) e repertori di dati sulle negoziazioni.
Il Consiglio ha poi approvato altresì le modifiche alle Direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034, per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione, derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali, e del rischio di controparte, per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale.
I derivati svolgono un ruolo importante nell’economia, ma comportano anche alcuni rischi, come è emerso durante la crisi finanziaria del 2008, che ha messo in luce le debolezze dei mercati dei derivati OTC: nel 2012 l’UE ha quindi adottato il Regolamento EMIR con l’obiettivo di aumentare la trasparenza dei mercati dei derivati OTC, attenuare il rischio di credito e ridurre il rischio operativo.
Il 7 dicembre 2022 la Commissione UE ha presentato una proposta di revisione del Regolamento EMIR e delle Direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034; l’adozione da parte del Consiglio fa seguito a un accordo raggiunto con il Parlamento europeo in prima lettura, nell’ambito della procedura legislativa ordinaria.
Le nuove disposizioni, in particolare:
- migliorano i servizi di compensazione dell’UE razionalizzando e accorciando le procedure
- migliorano la coerenza tra le norme
- rafforzano la vigilanza delle CCP
- contribuiscono a ridurre l’eccessiva dipendenza da CCP sistemiche nei paesi terzi, imponendo a tutti i partecipanti al mercato interessati:
- di detenere conti attivi presso CCP dell’UE
- di compensare una quota rappresentativa di certi contratti derivati all’interno del mercato unico.
La revisione delle Direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 e del Regolamento EMIR entreranno in vigore decorsi 20 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.