Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 13 febbraio 2023, il Regolamento delegato (UE) 2023/314 che modifica gli RTS stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2016/2251 relativamente alla data di applicazione di talune procedure di gestione del rischio per lo scambio di garanzie per i derivati OTC infragruppo non compensati centralmente.
Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 individua, tra le altre cose, le procedure di gestione del rischio relativamente al livello e alla tipologia delle garanzie e gli accordi di segregazione che le controparti finanziarie devono utilizzare per lo scambio di garanzie relative ai loro contratti derivati OTC non compensati mediante CCP.
In particolare, l’art. 36, paragrafo 2, lettera a), e l’art. 37, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2016/2251 prevedono una data di applicazione differita dei requisiti per i margini bilaterali dei contratti derivati OTC che non sono compensati mediante CCP e che sono stipulati tra controparti che appartengono al medesimo gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l’altra nell’UE.
Tale differimento è stato adottato per garantire che i contratti derivati OTC non fossero sottoposti ai requisiti in materia di margini bilaterali antecedentemente all’adozione di un atto di esecuzione ai sensi dell’art. 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.
Sul punto viene evidenziato come l’applicazione immediata dei requisiti sui margini bilaterali per i contratti derivati OTC non compensati mediante CCP e che sono stipulati tra controparti dello stesso gruppo, una delle quali è stabilita in un paese terzo e l’altra nell’Unione, senza l’adozione degli atti di in oggetto, avrebbe tuttavia un impatto economico negativo sulle controparti dell’Unione.
Pertanto si rende necessario differire ulteriormente l’applicazione dei requisiti sui margini bilaterali per i contratti derivati OTC infragruppo non compensati centralmente.
La data di applicazione pertanto è differita al 30 giugno 2025.