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Derivati OTC: in GU UE i criteri FRANDT per i servizi di compensazione

8 Settembre 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’8 settembre 2021, il Regolamento delegato (UE) 2021/1456 della Commissione del 2 giugno 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) specificando i criteri secondo i quali le condizioni commerciali per i servizi di compensazione per i derivati OTC devono essere considerate eque, ragionevoli, non discriminatorie e trasparenti (FRANDT).

In particolare, il Regolamento evidenzia che, per garantire che le condizioni commerciali siano ragionevoli, così da avere accordi contrattuali imparziali e razionali, commissioni, prezzi e sconti dovrebbero basarsi su criteri oggettivi, tra cui volumi compensati, modelli di compensazione ed esigenze e requisiti del cliente. Al fine di evitare squilibri nelle strutture dei prezzi e conflitti di interesse, commissioni, prezzi e sconti dovrebbero essere fissati con attenzione. Le commissioni addebitate ai clienti dovrebbero distinguere chiaramente tra costi direttamente connessi alla prestazione di servizi di compensazione al cliente e costi relativi alla prestazione di servizi di compensazione in generale, separatamente per ciascuna voce di costo, tra cui costi dei sistemi informatici, costi di licenza e costi di gestione delle garanzie reali.

Il presente regolamento si applica ai partecipanti diretti e ai clienti che prestano servizi di compensazione nell’Unione, siano essi prestati direttamente o indirettamente («fornitori di servizi di compensazione»), quando tali servizi sono prestati in relazione a contratti derivati OTC soggetti all’obbligo di compensazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012.

Il presente Regolamento si applica a decorrere dal 9 marzo 2022.

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