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Derivati OTC su materie prime: le modifiche alla soglia di compensazione

29 Novembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 novembre 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/2310 che modifica gli RTS di cui al regolamento delegato (UE) n. 149/2013 per quanto riguarda il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute in contratti derivati OTC su materie prime e in altri contratti derivati OTC.

Il regolamento delegato (UE) n. 149/2013 specifica, tra le altre cose, i valori per determinare le soglie di compensazione per le posizioni detenute in contratti derivati OTC ai fini dell’obbligo di compensazione.

Sul punto, la Commissione evidenzia come per alcuni di paesi terzi non sia stata ancora adottata nessuna decisione in materia di equivalenza di cui all’art. 2 bis del regolamento (UE) n. 648/2012.

Di conseguenza, i contratti eseguiti sui mercati nelle giurisdizioni di tali paesi terzi sono considerati OTC e, benché compensati da CCP riconosciute, siano presi in considerazione ai fini della determinazione delle soglie di compensazione.

Stante il recente aumento dei prezzi delle materie prime, l’ulteriore impennata conseguente all’invasione russa dell’Ucraina e le relative conseguenze sulle controparti non finanziarie che assumono posizioni in contratti derivati OTC su materie prime, è necessario conformare il più rapidamente possibile il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute da controparti non finanziarie in derivati OTC su materie prime.

Per tali motivi, sottolinea la Commissione, è necessario provvedere ad un adeguamento della soglia attuale per i derivati su materie prime.

Il valore della soglia di compensazione per le posizioni detenute in derivati OTC su materie prime viene pertanto modificato passando dalla soglia di 3 miliardi di EUR a quella di 4 miliardi di EUR.

Stante la necessità di agire velocemente sul punto, il regolamento in oggetto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’ESMA valuterà l’impatto della nuova soglia e, se necessario e opportuno, proporrà le opportune modifiche.

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