L’ISDA ha recentemente pubblicato, rispettivamente l’8 novembre e l’11 ottobre 2013, due nuovi Protocols denominati ISDA 2013 ICE Brent Protocol ed ISDA 2013 Discontinued Rates Maturities Protocol.
Come noto, attraverso l’adesione al “Protocol” ISDA, gli operatori in derivati possono modificare, nel senso indicato nel Protocol, la disciplina degli ISDA Master Agreements e le relative operazioni da essi regolate, con effetti rispetto a tutte le controparti che abbiano a loro volta aderito al Protocol.
In tal senso, l’ISDA 2013 ICE Brent Protocol modifica alcuni termini delle operazioni in derivati su commodities (principalmente su petrolio greggio), coerentemente con le decisioni assunte dall’ICE Futures Europe concernenti la modifica delle date di scadenza previsti dei contratti futures e opzioni sul Brent sul mercato ICE, che è stata spostata automaticamente ad una scadenza ad un mese (l’attuale scadenza standard è 15 giorni). Inoltre, tutti i contratti che risulteranno in essere alla data di chiusura del mercato del 6 dicembre 2013 (Implementation Date) verranno toccati da questa modifica (che entrerà definitivamente a regime dal Marzo del 2016), per cui si stabilirà un regime di pagamento in denaro (“cash adjustment”) in favore della parte che avesse a subire un danno (e corrispondentemente da pagarsi da parte della controparte che stia ricevendo un vantaggio economico) per effetto del cambiamento della data di scadenza che viene automaticamente fissata ad un mese di calendario.
Come indicato dalla stessa ISDA nel proprio sito internet “The ISDA 2013 ICE Brent Protocol (the “Protocol”) offers market participants an efficient way to amend the terms of certain derivatives transactions to address the impact of the decision by ICE Futures Europe (“ICE”) to (i) change expiry dates for ICE Brent futures and options contracts to a month-ahead expiry calendar with respect to March 2016 and later contract months (ii) require a cash adjustment as a result of such change (the “ICE Brent Transition”). Given that the ICE Brent Transition will impact certain derivatives transactions that reference the relevant ICE Brent contracts, the Protocol specifies that (i) the ICE Brent Transition is not a Market Disruption Event or an Additional Market Disruption Event with respect to the relevant derivatives transactions and (ii) that the Calculation Agent will calculate a cash payment for the relevant derivatives transaction to reflect the ICE Brent Transition, based on the ICE cash adjustment provisions.”.
Oltre agli impatti che l’ISDA 2013 ICE Brent Protocol e le decisioni assunte dall’ICE avranno sui pacchetti di “definizioni” per i “Commodity Derivatives” (le 1993 e 2005 ISDA Commodity Derivatives Definitions, le “Commodity Definitions”), il Protocol ISDA comporta per le parti aderenti: (i) che la decisione assunta dal mercato di riferimento ICE del contratto ICE Brent non vada considerata come un Market Disruption Event o come un Additional Market Disruption Event (per come definiti dalle Commodity Definitions) e quindi che i contratti derivati possano sostanzialmente continuare a rimanere validi ed efficaci senza scossoni particolari, e (ii) che ogni Covered Transaction sarà modificata automaticamente prevedendo l’inserimento di clausole tali da rendere operante il meccanismo di cash adjustment, similmente a quanto già previsto dai regolamenti ICE, che sono in pratica replicati anche dall’ISDA, sebbene con qualche doveroso adattamento.
Per quanto concerne invece l’ISDA 2013 Discontinued Rates Maturities Protocol, che si rivolge agli operatori del mercato dei derivati su tassi di intersse, questo prevede un meccanismo automatico di “interpolazione” dei tassi di interesse nel caso in cui il tasso di interesse variabile a cui le parti avevano inteso far riferimento nella Confirmation della propria operazione non fosse più disponibile perché non più pubblicato dalle fonti o dall’autorità preposta a pubblicarlo (ad esempio, ai sensi di questo protocol qualora non fosse più disponibile il tasso di riferimento “Euribor a 2 mesi”, in assenza di una clausola specifica precedentemente inserita nella Confirmation per gestire questa situazione, le parti aderenti al protocol concordano su un meccanismo di interpolazione dei tassi “Euribor a 1 mese” e “Euribor a 3 mesi” per “generare” il tasso di riferimento mancante).
Come chiarito dalla stessa Associazione “The ISDA 2013 Discontinued Rates Maturities Protocol enables parties to amend the terms of Protocol Covered Transactions to address future rate discontinuations by providing a method for determining the rate where the provider thereof is no longer publishing maturities for a Floating Rate Option specified for a Protocol Covered Transaction, but that provider is publishing maturities which are longer and shorter than the discontinued maturity for that Floating Rate Option”.