Con Risposta del 10 maggio 2022 n. 249 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente al trattamento IRAP applicabile ai derivati sull’energia stipulati con finalità di trading.
Lo schema analizzato dall’Agenzia delle entrate prevede la combinazione di contratti di acquisto e vendita a termine “physically-settled” e “cash-settled” di energia e gas, realizzati in modo speculare e con la medesima scadenza, al fine di conseguire profitti da arbitraggio.
Le operazioni “physically-settled” sono regolate con la consegna del bene oggetto della compravendita, mentre quelle “cash-settled” sono regolate attraverso la mera differenza di valore tra le controprestazioni.
Lo schema può essere così sintetizzato:
- nel caso di vendita a termine “physically-settled” accompagnata da acquisto a termine “cash-settled”, che il profitto da arbitraggio complessivo è riconducibile alla differenza tra minor prezzo dell’acquisto “cash-settled” ed maggior prezzo della vendita “physically-settled”;
- parallelamente, nel caso di acquisto a termine “physically-settled” con vendita a termine “cash-settled”, il profitto da arbitraggio si valuta in funzione della differenza tra maggior prezzo della vendita “cash-settled” ed il minor prezzo dell’acquisto “physically-settled”.
Attraverso la combinazione dei contratti physically-settled e cash-settled, effettuata con finalità di trading, la società realizza quindi un profitto da arbitraggio che viene integralmente contabilizzato tra i proventi di natura finanziaria.
Premessa quindi la corretta contabilizzazione dei proventi derivanti dal trading in derivati sull’energia, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le componenti reddituali prodotte dai contratti di physically-settled e classificate nella sezione D) del conto economico non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (decreto IRAP).